Il “Cosa sarebbe accaduto”: l’organizzazione del reparto alla prova del fatto.

Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 12/05/2026, n. 93

Responsabilità del primario per mancata vigilanza

Non è adeguatamente comprovata la sussistenza del nesso causale tra la condotta del primario e l’evento verificatosi. Non si può addebitare al primario responsabilità per condotte di altri medici. Non è provato che una migliore organizzazione avrebbe impedito l’evento, né sono accertate omissioni sull’attività della dott.ssa RO o di altri medici. Non emerge che il primario fosse stato notiziato della situazione della paziente dalla dott.ssa RO.

Responsabilità della dottoressa per visita ambulatoriale

La sentenza di primo grado ha correttamente ravvisato la sussistenza del nesso di causalità tra il danno erariale e la condotta della convenuta, nonché l’integrarsi dell’elemento soggettivo della colpa grave. La valutazione dell’elemento soggettivo della colpa grave è stata effettuata secondo un giudizio prognostico ex ante. Le carenze riscontrate nel follow-up non hanno consentito di prevenire il peggioramento delle condizioni di salute della paziente.

Sintesi

La Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, si è pronunciata sui ricorsi proposti dal Prof. AR LO e dalla Dott.ssa RO IA avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio che aveva parzialmente accolto la domanda della Procura regionale, condannando la Dott.ssa RO al pagamento di euro 45.000,00 e il Prof. AR al pagamento di euro 10.000,00, a titolo di risarcimento del danno erariale cagionato all’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea di Roma per un episodio di malpractice medica. Il Prof. AR LO ha sollevato sette motivi di appello, lamentando l’errata valutazione dei fatti, la prescrizione dell’azione erariale, l’errata applicazione delle norme sulle buone pratiche cliniche, il difetto di motivazione, l’omessa ammissione di consulenza tecnica d’ufficio, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, la violazione del diritto di difesa per mancata ammissione di prove testimoniali, la violazione dell’onere della prova e l’insussistenza di colpa grave, nonché l’errata quantificazione del danno. La Dott.ssa RO IA ha proposto appello incidentale, eccependo preliminarmente la prescrizione dell’azione e contestando nel merito le valutazioni del giudice di primo grado riguardo alla visita del 9 febbraio 2011, l’effettuazione della stessa, la non corretta imputazione della colpa grave e la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Entrambi gli appellanti hanno chiesto, in via principale, la riforma della sentenza impugnata con dichiarazione di insussistenza della responsabilità, e in via subordinata, la riduzione del quantum del danno. La Procura generale ha concluso per il rigetto degli appelli, salvo l’esercizio del potere riduttivo in favore della Dott.ssa RO.

Il Collegio, previa riunione dei giudizi, ha accolto l’appello principale del Prof. AR LO, ritenendo non adeguatamente comprovato il nesso causale tra la sua condotta e l’evento dannoso, e che non potesse essergli addebitata responsabilità per condotte altrui, né che una migliore organizzazione del reparto avrebbe impedito l’evento. Ha altresì rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata da entrambi gli appellanti, individuando il dies a quo nel 20 febbraio 2018 e considerando il periodo di sospensione dovuto all’emergenza Covid-19. Ha poi accolto parzialmente l’appello incidentale della Dott.ssa RO IA, rigettando l’eccezione di prescrizione e la doglianza relativa alla violazione dell’art. 112 c.p.c., ma rideterminando l’importo della condanna a suo carico in euro 13.500,00, in applicazione del potere riduttivo previsto dalla legge n. 1/2026, ritenendo sussistente la colpa grave per manifesta violazione della normativa e delle buone pratiche cliniche, ma considerando anche la franchigia aggregata della polizza assicurativa e il compenso percepito. La sentenza impugnata è stata quindi parzialmente riformata. Le spese di giudizio sono state poste a carico dell’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea di Roma in favore del Prof. AR LO, mentre sono state compensate per la Dott.ssa RO IA.

NOTA DI COMMENTO

  1. ANALISI DEI FATTI RILEVANTI PER L’ESCLUSIONE DEL NESSO CAUSALE E DELLA RESPONSABILITÀ DEL PRIMARIO

Contesto fattuale e origine dell’azione

La vicenda oggetto della sentenza della Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, 12 maggio 2026, n. 93, trae origine da un episodio di malpractice medica verificatosi presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea di Roma. A seguito di tale episodio, l’azienda ha stipulato, in data 22 dicembre 2017, un accordo transattivo con gli eredi di una paziente deceduta, impegnandosi al pagamento di euro 200.000,00. Questo esborso ha dato avvio all’azione contabile per danno indiretto, ossia per il danno erariale derivante dall’obbligo dell’amministrazione di risarcire un terzo a causa di fatti illeciti imputabili ai propri agenti per dolo o colpa grave. La Corte, nel ricostruire la vicenda, precisa che il pagamento in favore degli eredi è stato effettuato con mandato del 20 febbraio 2018, data individuata come dies a quo per la prescrizione quinquennale dell’azione di responsabilità, in conformità alla normativa vigente e alla giurisprudenza delle Sezioni Riunite.

Esame delle condotte e delle omissioni contestate

Nel merito, la Corte si sofferma in particolare sulla posizione del primario, chiamato a rispondere del danno in quanto responsabile del reparto in cui si è verificato l’evento. La sentenza di primo grado aveva evidenziato che il primario non aveva prodotto documentazione relativa all’organizzazione del reparto, che non era stato identificato il medico che aveva effettuato una delle visite rilevanti (quella del 23 giugno 2011) e che avrebbe omesso controlli sull’attività della dott.ssa RO, la quale aveva effettuato la visita del 9 febbraio 2011. Tuttavia, la Corte d’Appello rileva che la pronuncia impugnata non contiene uno specifico accertamento del nesso causale tra la condotta del primario e il danno verificatosi, basandosi piuttosto su presunzioni o su una ricostruzione non suffragata da elementi probatori concreti.

Valutazione del nesso causale e del ruolo organizzativo

La Corte sottolinea che, ai fini dell’affermazione della responsabilità, occorreva un approfondito giudizio controfattuale volto a verificare se, in concreto, una migliore organizzazione del reparto avrebbe potuto impedire l’evento dannoso. Tale giudizio, secondo il Collegio, non è stato svolto in modo adeguato, né risulta che siano state accertate omissioni specifiche da parte del primario in relazione all’attività della dott.ssa RO o di altri medici in servizio. In particolare, la Corte osserva che non è stato provato che una diversa organizzazione, o un controllo più stringente da parte del primario, avrebbe effettivamente evitato il danno. La sentenza evidenzia che, anche a voler ipotizzare, in virtù del ruolo ricoperto, uno specifico obbligo di vigilanza sullo svolgimento delle attività del reparto, non emergono elementi che imponessero al primario un controllo analitico su ogni singola visita postoperatoria. Un simile obbligo, secondo la Corte, avrebbe comportato un aggravio eccessivo e un allungamento dei tempi delle visite, senza che vi fossero elementi che giustificassero tale livello di dettaglio nel controllo.

Esclusione della responsabilità per condotte altrui

Un ulteriore aspetto centrale della motivazione della Corte riguarda la non addebitabilità al primario di responsabilità per condotte poste in essere da altri medici, anche se sottoposti gerarchicamente. La Corte afferma che non possono essere attribuite al primario forme di responsabilità per specifiche condotte di altri medici, in assenza di una prova concreta che egli fosse stato informato di situazioni particolari o che avesse omesso di intervenire laddove necessario. In particolare, non risulta che il primario fosse stato notiziato della peculiare situazione clinica della paziente da parte della dott.ssa RO, la quale, peraltro, era già specializzata in oncologia e, quindi, ritenuta competente e preparata per eseguire la visita in questione. La Corte valorizza, dunque, l’autonomia professionale della dott.ssa RO e la mancanza di elementi che imponessero al primario un intervento diretto o un controllo specifico su quella visita.

Insufficienza probatoria e giudizio controfattuale

La motivazione della Corte si fonda, in definitiva, sull’insufficienza della prova circa il nesso causale tra la condotta del primario e l’evento dannoso. Il Collegio sottolinea che, secondo un attento giudizio controfattuale, non è affatto comprovato che una migliore organizzazione del reparto avrebbe impedito l’evento, né che vi siano state omissioni specifiche da parte del primario. La Corte richiama, inoltre, la necessità che l’accertamento della responsabilità sia fondato su elementi concreti e non su mere presunzioni, ribadendo che l’onere della prova grava sull’amministrazione che agisce per il risarcimento del danno erariale. In assenza di una dimostrazione puntuale del nesso causale, la responsabilità del primario non può essere affermata.

Conclusione della Corte

Alla luce di tali considerazioni, la Corte accoglie l’atto di impugnazione principale del primario, escludendo la sua responsabilità per assenza di nesso causale o concausale. La decisione si fonda su una rigorosa applicazione dei principi in tema di causalità, onere della prova e limiti della responsabilità dirigenziale in ambito sanitario, con particolare riferimento all’autonomia professionale dei medici e all’impossibilità di estendere in via automatica la responsabilità del primario per condotte altrui o per carenze organizzative non specificamente dimostrate.

  1. L’ONERE PROBATORIO GRAVANTE SULLA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA CHE AGISCE PER IL DANNO ERARIALE

Quadro normativo e principi generali

Nel giudizio di responsabilità amministrativa avanti la Corte dei conti, la struttura sanitaria pubblica che agisce per il danno erariale è tenuta a rispettare un preciso onere probatorio, che si articola secondo i principi generali del processo contabile e le specifiche regole elaborate dalla giurisprudenza contabile. La legge dispone che la responsabilità amministrativa si fonda su elementi tipici: la sussistenza di un danno patrimoniale certo, economicamente valutabile, la condotta illecita (commissiva o omissiva) del soggetto convenuto, il nesso di causalità tra la condotta e il danno, e l’elemento soggettivo della colpa grave o del dolo (Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 20/10/2025, n. 157).

L’articolo 1 del Codice di giustizia contabile stabilisce che la giurisdizione della Corte dei conti si esercita nei giudizi di responsabilità amministrativa per danno all’erario, secondo le norme del codice (Articolo 1 del Codice di giustizia contabile). L’articolo 51 del Codice di giustizia contabile precisa che il pubblico ministero inizia l’attività istruttoria sulla base di una notizia di danno specifica e concreta, consistente in informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati (Articolo 51 del Codice di giustizia contabile). Qualsiasi atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione di tali disposizioni è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento.

Articolazione dell’onere probatorio

L’onere probatorio gravante sulla struttura sanitaria pubblica (o, più precisamente, sul pubblico ministero contabile che agisce per il danno erariale) si compone di diversi elementi, che devono essere rigorosamente provati.

Prova del danno patrimoniale

La struttura sanitaria deve fornire la prova dell’esistenza di un danno patrimoniale certo, economicamente valutabile, subito dall’ente pubblico. Non è sufficiente la mera violazione di una norma o di un divieto: occorre dimostrare che tale violazione abbia prodotto un nocumento effettivo, ossia una diminuzione patrimoniale, un mancato introito, una spesa ingiustificata o un pregiudizio all’immagine (Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 04/01/2021, n. 1Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 07/06/2021, n. 508). La Corte ha chiarito che la violazione normativa non è di per sé sufficiente a fondare responsabilità, richiedendosi la prova dell’effettivo e concreto danno, comprovato da elementi oggettivi (ad esempio, mancato svolgimento del corso, pregiudizio alla formazione, indebita percezione di indennità).

Prova della condotta illecita

La struttura sanitaria deve allegare e provare la condotta illecita del soggetto convenuto, sia essa commissiva (azione) o omissiva (omissione), che abbia determinato il danno. Tale condotta deve essere individualizzata e delimitata, non potendo la responsabilità essere attribuita indiscriminatamente a tutti i soggetti coinvolti, ma occorre una puntuale valutazione delle singole condotte (Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 04/02/2025, n. 29Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 05/05/2025, n. 54). La responsabilità erariale è fortemente personale e richiede la prova della specifica condotta contestata.

Prova del nesso di causalità

La struttura sanitaria deve dimostrare il nesso di causalità tra la condotta illecita e il danno erariale. Il giudice contabile applica il criterio della preponderanza dell’evidenza (“più probabile che non”), mutuato dal processo civile, e non quello della certezza oltre ogni ragionevole dubbio tipico del processo penale (Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 12/05/2026, n. 93Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 04/02/2025, n. 29). È necessario che la condotta contestata sia causalmente collegata al danno, secondo un giudizio controfattuale: il danno deve essere il risultato dell’insieme di tutti gli antecedenti senza i quali non si sarebbe verificato (Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 30/12/2019, n. 358).

Prova dell’elemento soggettivo (colpa grave o dolo)

La struttura sanitaria deve provare che la condotta del convenuto sia connotata da colpa grave o dolo. La colpa grave si manifesta in situazioni di macroscopica negligenza, imprudenza o imperizia, caratterizzate da comportamenti palesemente inadeguati rispetto agli standard professionali richiesti (Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 05/05/2025, n. 54Corte dei Conti, sez. di Appello per la Sicilia, sentenza 04/08/2021, n. 135). La giurisprudenza contabile richiede la prova di una deviazione macroscopica dai canoni di diligenza e perizia, non essendo sufficiente la mera incompetenza o errore evitabile. Il giudice valuta la prevedibilità, prevenibilità ed esigibilità della condotta, secondo un giudizio prognostico ex ante ed in concreto (Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 23/10/2023, n. 341).

Prova documentale e testimoniale

La struttura sanitaria deve allegare documentazione idonea a fondare la domanda risarcitoria: esposti, dichiarazioni, documenti bancari, relazioni di indagine, sentenze penali (anche di patteggiamento, che hanno particolare valore probatorio vincibile solo attraverso specifiche prove contrarie), atti amministrativi, relazioni tecniche (Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia, sentenza 11/06/2015, n. 39Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 30/12/2019, n. 358). La Corte richiede che la documentazione sia circostanziata e idonea a dimostrare la sussistenza del danno, la condotta e il nesso causale.

Prova della congruità e imputazione della somma

Nel caso di definizione alternativa del giudizio mediante rito abbreviato, la struttura sanitaria deve dimostrare l’effettiva percezione della somma e la sua imputazione alla procedura, secondo quanto disposto dall’articolo 130 del Codice di giustizia contabile (Articolo 20 della Legge 7 agosto 2015, n. 124Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 30/09/2019, n. 668). Il collegio verifica la congruità della somma proposta in ragione della gravità della condotta e della entità del danno, accertando l’avvenuto tempestivo e regolare versamento.

Standard probatorio e criteri di valutazione

La Corte dei conti applica il criterio della preponderanza dell’evidenza, mutuato dal processo civile, secondo cui il giudice può affermare l’esistenza del nesso causale tra illecito e danno anche soltanto sulla base di una prova che lo renda probabile, a nulla rilevando che tale prova non sia idonea a garantire una assoluta certezza al di là di ogni ragionevole dubbio (Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 04/02/2025, n. 29). La distinzione tra elemento, indizio di prova e prova tende a sfumare, divenendo quasi impalpabile in un processo il cui esito può essere determinato anche dall’operare di presunzioni e da canoni di giudizio di natura probabilistica (Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 12/05/2026, n. 93).

La responsabilità erariale non può essere fondata su presunzioni d’apparato né sul mero fatto della transazione o della presenza del nome del sanitario nella documentazione: occorre la prova della specifica condotta, della gravità della colpa e del nesso causale (Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 04/02/2025, n. 29). La responsabilità di équipe non può essere automaticamente estesa a tutti i componenti, ma deve essere valutata in relazione ai ruoli concretamente svolti da ciascun operatore, nel rispetto del principio di personalità della responsabilità e della necessaria individualizzazione delle condotte (Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 05/05/2025, n. 54).

Onere probatorio in materia sanitaria

In materia sanitaria, la struttura pubblica deve dimostrare, con prove idonee, la condotta specifica del sanitario, la gravità della colpa (colpa grave, non colpa lieve), il nesso causale tra la condotta e il danno, e la quantificazione del danno (Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 12/05/2026, n. 93Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 04/02/2025, n. 29). La responsabilità amministrativa non può essere attribuita per il solo fatto che il nome del sanitario compaia nella scheda operatoria o nella documentazione, ma occorre una puntuale valutazione delle singole condotte.

La colpa grave si configura in presenza di errori non scusabili per la loro grossolanità o l’assenza delle cognizioni fondamentali attinenti alla professione, ovvero di difetto di quel minimo di perizia tecnica che non deve mai mancare in chi esercita la professione medica, oppure ancora in presenza di ogni altra imprudenza che dimostri superficialità e disinteresse per i beni primari affidati alle cure di tali prestatori d’opera (Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 04/02/2025, n. 29).

Prova in caso di sentenza penale

La sentenza penale di patteggiamento costituisce un elemento probatorio rilevante, che può essere vinto solo con specifiche prove contrarie (Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia, sentenza 11/06/2015, n. 39Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 30/12/2019, n. 358). La Corte richiede che, ove si intenda disconoscere tale efficacia probatoria, la parte che contesta debba fornire prove specifiche contrarie.

Prova in caso di attività libero-professionale non autorizzata

La struttura sanitaria deve provare che il dipendente abbia svolto attività libero-professionale non autorizzata, incompatibile con il rapporto di lavoro, e che abbia percepito compensi non riversati all’amministrazione (Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 03/02/2020, n. 9Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Liguria, sentenza 23/12/2016, n. 128). La prova può essere fornita mediante documentazione sequestrata, intercettazioni, quaderni, dichiarazioni, relazioni di indagine.

Prova in caso di definizione alternativa del giudizio

Nel caso di definizione alternativa del giudizio mediante rito abbreviato, la struttura sanitaria deve dimostrare l’effettiva percezione della somma e la sua imputazione alla procedura, secondo quanto disposto dall’articolo 130 del Codice di giustizia contabile (Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 30/09/2019, n. 668). Il collegio verifica la congruità della somma proposta in ragione della gravità della condotta e della entità del danno, accertando l’avvenuto tempestivo e regolare versamento.

Conclusione

L’onere probatorio gravante sulla struttura sanitaria pubblica che agisce per il danno erariale avanti la Corte dei conti è particolarmente rigoroso e articolato. Essa deve dimostrare, con elementi documentali, testimonianze, relazioni tecniche e sentenze penali, la sussistenza di un danno patrimoniale certo, la condotta illecita individualizzata, il nesso di causalità tra la condotta e il danno, e l’elemento soggettivo della colpa grave o del dolo. La responsabilità erariale non può essere fondata su presunzioni d’apparato, sulla mera presenza del nome nella documentazione o sul solo fatto della transazione, ma richiede la prova della specifica condotta, della gravità della colpa e del nesso causale. Il giudice contabile applica il criterio della preponderanza dell’evidenza, richiedendo che la prova sia idonea a rendere probabile il collegamento tra condotta e danno, senza necessità di certezza assoluta. In materia sanitaria, la responsabilità è fortemente personale e richiede la prova di una deviazione macroscopica dai canoni di diligenza e perizia, non essendo sufficiente la mera incompetenza o errore evitabile.

  1. IL GIUDIZIO CONTROFATTUALE E LA PROVA CHE UNA DIVERSA ORGANIZZAZIONE DEL REPARTO AVREBBE IMPEDITO L’EVENTO DANNOSO

Quadro generale: il ruolo del giudizio controfattuale nella responsabilità amministrativa sanitaria

Nel contesto della responsabilità amministrativa per danno indiretto da malpractice medica, la giurisprudenza della Corte dei conti ha costantemente affermato che l’accertamento del nesso causale tra la condotta (commissiva o omissiva) del sanitario – e, in particolare, del primario o del responsabile di reparto – e l’evento dannoso richiede l’applicazione di un rigoroso giudizio controfattuale. Tale giudizio consiste nel sostituire idealmente la condotta omessa (ad esempio, una migliore organizzazione del reparto, una più attenta vigilanza, l’adozione di protocolli più stringenti) con quella doverosa, per verificare se, in base alle conoscenze scientifiche e alle regole di esperienza, l’evento dannoso sarebbe stato evitato o la sua verificazione sarebbe risultata meno probabile.

La legge dispone che, in ambito civile e contabile, il nesso eziologico debba essere valutato secondo la regola del “più probabile che non”, ossia sulla base di un elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica, e non secondo il più rigoroso criterio penalistico della “certezza oltre ogni ragionevole dubbio” (Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 19/01/2024, n. 31). In particolare, la verifica del nesso causale in ipotesi di causalità omissiva postula la preventiva individuazione della condotta corretta omessa e l’accertamento, mediante giudizio ex ante, che la sua adozione avrebbe evitato il rischio specifico di danno (Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 03/10/2024, n. 227Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 27/12/2023, n. 728).

Applicazione concreta: la necessità di una prova specifica e individualizzata

La Corte dei conti ha più volte ribadito che non è sufficiente, ai fini dell’affermazione della responsabilità, la mera dimostrazione di una generica disorganizzazione del reparto o di una carenza di vigilanza da parte del primario. Occorre invece che sia fornita una prova concreta e individualizzata, fondata su un giudizio controfattuale, che dimostri che una diversa organizzazione – ad esempio, una migliore distribuzione dei compiti, un controllo più stringente sulle attività dei medici sottoposti, l’adozione di protocolli più rigorosi o la tempestiva attivazione di determinati percorsi diagnostico-terapeutici – avrebbe, con elevata probabilità logica, impedito l’evento dannoso (Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 12/05/2026, n. 93Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 03/10/2024, n. 227Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 19/01/2024, n. 31).

Nel caso in cui la prova si fondi su consulenze tecniche d’ufficio o perizie medico-legali, il giudice deve valutare se, sostituendo l’organizzazione effettivamente adottata con quella doverosa, il danno sarebbe stato evitato o significativamente ridotto. Tale valutazione deve essere condotta sulla base di tutti gli elementi probatori disponibili, inclusi dati clinici, linee guida, protocolli interni e testimonianze, e deve escludere l’incidenza di fattori alternativi o sopravvenuti che avrebbero comunque determinato l’evento (Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 06/02/2023, n. 14Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 17/01/2025, n. 2).

Il ragionamento controfattuale nella giurisprudenza: esempi e criteri

Necessità di individuare la condotta alternativa e la sua efficacia impeditiva

Secondo la Corte dei conti, il giudizio controfattuale deve essere ancorato a una ricostruzione ex ante della condotta organizzativa omessa, valutando se la sua adozione avrebbe avuto, nel caso concreto, una ragionevole efficacia impeditiva rispetto all’evento dannoso. Ad esempio, in tema di responsabilità del primario per omessa vigilanza, il giudice ha escluso la responsabilità ove non sia stato dimostrato che una più attenta organizzazione del reparto avrebbe impedito l’errore del medico sottoposto o che il primario fosse stato informato di una situazione clinica peculiare che richiedeva il suo intervento diretto (Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 12/05/2026, n. 93).

In particolare, la sentenza afferma: “non risulta affatto comprovato, secondo un attento giudizio controfattuale, che una migliore organizzazione del reparto avrebbe impedito l’evento, né risultano accertate le indicate omissioni sull’attività della dott.ssa RO o di altri medici in servizio nel reparto di oncologia” (Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 12/05/2026, n. 93).

Standard probatorio: “più probabile che non” e probabilità logica

Il criterio applicato è quello della preponderanza dell’evidenza o “più probabile che non”, che impone di accertare, sulla base degli elementi disponibili, che la condotta alternativa avrebbe evitato il danno con un grado elevato di probabilità logica, non meramente ipotetica (Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 19/01/2024, n. 31Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 27/12/2023, n. 728). In assenza di tale prova, l’incertezza probatoria giova al convenuto e la domanda attorea deve essere rigettata (Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Abruzzo, sentenza 04/02/2026, n. 41Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 06/02/2023, n. 14).

Applicazione del giudizio controfattuale a casi di organizzazione e vigilanza

La giurisprudenza ha chiarito che, per affermare la responsabilità del primario o del responsabile di reparto, non è sufficiente la mera posizione di garanzia, ma occorre dimostrare che la sua condotta organizzativa omessa (ad esempio, mancata predisposizione di protocolli, mancata verifica dell’operato dei sottoposti, mancata attivazione di percorsi diagnostici) avrebbe, con elevata probabilità, impedito l’evento. In mancanza di tale dimostrazione, la responsabilità non può essere affermata (Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 12/05/2026, n. 93Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 03/10/2024, n. 227Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 11/08/2022, n. 296).

Il ruolo delle consulenze tecniche e delle risultanze probatorie

Il giudice può fondare il proprio convincimento sulle risultanze di consulenze tecniche d’ufficio, perizie medico-legali e documentazione clinica, ma deve sempre verificare che tali elementi consentano di affermare, con un elevato grado di probabilità logica, che la condotta alternativa avrebbe evitato l’evento. In caso di conflitto tra perizie, l’incertezza probatoria non può nuocere al convenuto (Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Abruzzo, sentenza 04/02/2026, n. 41Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 06/02/2023, n. 14).

Causalità multifattoriale e concorso di cause

La Corte dei conti ha riconosciuto che, in presenza di causalità multifattoriale (ad esempio, concorso di errori di più sanitari, fattori organizzativi, condizioni cliniche del paziente), il giudizio controfattuale deve escludere che l’evento sarebbe comunque avvenuto per cause alternative o sopravvenute, non imputabili alla condotta organizzativa omessa (Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 19/01/2024, n. 31Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 11/08/2022, n. 296).

Esempi giurisprudenziali di applicazione del giudizio controfattuale

  1. a) Caso di mancata attivazione di protocolli diagnostici e monitoraggio

In una vicenda in cui la mancata attivazione di un algoritmo diagnostico e il mancato ricovero di una paziente anziana con trauma cranico avevano condotto a un esito letale, la consulenza tecnica d’ufficio ha affermato che “un ricovero della paziente in ambiente ospedaliero, caratterizzato dall’opportuno monitoraggio clinico e strumentale post-trauma, avrebbe – più probabilmente che non – consentito di addivenire in tempo utile alla diagnosi degli ematomi intracranici che nel caso condizionarono l’evoluzione della vicenda, consentendone il tempestivo trattamento medico ed eventualmente neurochirurgico, così garantendo la sopravvivenza della paziente” (Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 01/07/2024, n. 352). In tal caso, il giudizio controfattuale ha permesso di affermare il nesso causale tra la condotta organizzativa omessa e l’evento.

  1. b) Caso di omissione della profilassi e responsabilità del primario

In tema di omissione della profilassi antitetanica, la Corte ha ritenuto che “le condotte omissive dei convenuti, nella scelta delle modalità di approccio alla patologia evidenziata dallo stato clinico ad essi sottoposto, escludendo a priori la profilassi antitetanica, si pongono in antitesi con linee guida ministeriali – le cui prescrizioni, ove correttamente applicate, avrebbero certamente evitato il verificarsi dei rischi (potenziali) connessi alla patologia trattata” (Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 25/05/2017, n. 120).

  1. c) Caso di organizzazione e monitoraggio post-operatorio

In altra fattispecie, la Corte ha affermato che “operando un giudizio controfattuale, qualora la dott.ssa L. avesse visitato la paziente con la stessa accuratezza della visita svolta dalla dott.ssa M., l’evento sarebbe stato sicuramente meno incidente e si sarebbe subito avviata a soluzione a seguito della rimozione dell’oggetto abbandonato” (Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 15/11/2021, n. 306).

  1. d) Caso di omissione diagnostica e danno neurologico

Nel caso di ritardo diagnostico di un ematoma midollare, la Corte ha ritenuto che “nella causalità omissiva, l’accertamento del rapporto di causalità passa attraverso l’enunciato ‘controfattuale’, che pone al posto dell’omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal terzo” (Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 17/01/2025, n. 2).

Limiti e onere della prova

La giurisprudenza è unanime nel ritenere che, in assenza di una prova rigorosa e specifica, fondata su un giudizio controfattuale che dimostri l’efficacia impeditiva della condotta organizzativa alternativa, la responsabilità non può essere affermata. L’incertezza probatoria, il conflitto tra perizie, la presenza di fattori alternativi o la mancata individuazione della condotta doverosa omessa comportano il rigetto della domanda (Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 12/05/2026, n. 93Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Abruzzo, sentenza 04/02/2026, n. 41Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 03/10/2024, n. 227Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 06/02/2023, n. 14).

Conclusione

In sintesi, un giudizio controfattuale avrebbe potuto dimostrare che una diversa organizzazione del reparto avrebbe impedito l’evento dannoso solo ove fosse stato possibile individuare, con precisione e sulla base di elementi probatori solidi (consulenze tecniche, linee guida, protocolli, dati clinici), la condotta organizzativa omessa e la sua efficacia impeditiva, secondo il criterio del “più probabile che non”. In mancanza di tale prova, la responsabilità del primario o del responsabile di reparto non può essere affermata, e l’incertezza probatoria giova al convenuto.

  1. LA FATTISPECIE IN ESAME – ELEMENTI CONCRETI MANCANTI PER L’ACCERTAMENTO DEL NESSO CAUSALE TRA LA CONDOTTA DEL PRIMARIO E L’EVENTO DANNOSO

Analisi della motivazione della Corte

La Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, nella sentenza 12/05/2026, n. 93, ha esaminato la posizione del primario in relazione alla responsabilità amministrativa per danno erariale in ambito sanitario, con particolare riferimento al nesso causale tra la sua condotta e l’evento dannoso verificatosi. Il Collegio ha fondato la propria decisione sull’assenza di una serie di elementi concreti, ritenuti indispensabili per poter affermare la sussistenza del nesso causale. La motivazione si sviluppa attraverso un’analisi dettagliata delle prove documentali e delle circostanze fattuali, evidenziando le lacune che hanno impedito di attribuire responsabilità al primario.

Mancanza di documentazione sull’organizzazione del reparto

Il primo elemento concreto ritenuto mancante dalla Corte riguarda la documentazione relativa all’organizzazione del reparto. La sentenza sottolinea che l’appellato non aveva prodotto alcun documento che potesse illustrare come fosse strutturata l’organizzazione interna del reparto di oncologia. Tale mancanza ha impedito al Collegio di valutare se vi fossero carenze organizzative imputabili al primario e se queste potessero aver avuto un ruolo causale nell’evento dannoso. La Corte afferma: “l’appellato non aveva prodotto alcun documento relativo all’organizzazione del reparto”. L’assenza di tale documentazione ha reso impossibile un’analisi approfondita della singola condotta del primario rispetto al danno verificatosi.

Assenza di identificazione del medico responsabile della visita

Un ulteriore elemento concreto ritenuto mancante è l’identificazione del medico che aveva effettuato la visita del 23 giugno 2011. La Corte evidenzia che non risultava identificato il medico responsabile di tale visita, né era possibile accertare se vi fossero state omissioni nei controlli sull’attività della dott.ssa RO, che aveva effettuato la visita del 9 febbraio 2011. La sentenza precisa: “non risultava identificato il medico che aveva effettuato la visita del 23 giugno 2011 e che avrebbe omesso i controlli sull’attività della dott.ssa RO che effettuò la visita del 9 febbraio 2011”. Questa lacuna ha impedito di ricostruire la sequenza delle condotte mediche e di attribuire eventuali responsabilità specifiche.

Mancanza di uno specifico accertamento del nesso causale

La Corte rileva che la pronuncia gravata non contiene, sulla base della documentazione agli atti, uno specifico accertamento del nesso causale rispetto al danno verificatosi. In particolare, il Collegio afferma che sarebbe stato necessario approfondire il nesso causale con riguardo alla singola condotta del primario, ma tale approfondimento non è stato possibile per la carenza di elementi probatori. La sentenza sottolinea: “la pronuncia gravata non contiene, sulla base della documentazione agli atti del giudizio, uno specifico accertamento del nesso causale rispetto al danno verificatosi che, ad avviso del Collegio, avrebbe dovuto essere approfondito con riguardo alla singola condotta del primario AR”.

Assenza di prova secondo un giudizio controfattuale

Un elemento centrale della motivazione è l’assenza di prova, secondo un attento giudizio controfattuale, che una migliore organizzazione del reparto avrebbe impedito l’evento dannoso. La Corte afferma che non risulta affatto comprovato che, se il primario avesse adottato una diversa organizzazione o vigilanza, l’evento non si sarebbe verificato. La sentenza esplicita: “non risultando affatto comprovato, secondo un attento giudizio controfattuale, che una migliore organizzazione del reparto avrebbe impedito l’evento”. Questa valutazione controfattuale è fondamentale per l’accertamento del nesso causale, ma la Corte ne rileva la totale assenza.

Mancanza di accertamento delle omissioni addebitate ai medici sottordinati

La Corte evidenzia che non risultano accertate le omissioni sull’attività della dott.ssa RO o di altri medici in servizio nel reparto di oncologia. In assenza di un accertamento specifico delle omissioni, non è possibile attribuire responsabilità al primario per condotte poste in essere da altri medici, anche se collocati in posizione a lui sottordinata. La sentenza afferma: “né risultano accertate le indicate omissioni sull’attività della dott.ssa RO o di altri medici in servizio nel reparto di oncologia”.

Assenza di elementi che dimostrino l’obbligo di vigilanza analitica

La Corte, pur ipotizzando che il primario avesse uno specifico obbligo di vigilanza sullo svolgimento delle attività nel reparto, rileva che non emergono elementi atti a dimostrare che tale controllo dovesse essere svolto in modo analitico per ogni visita postoperatoria. La sentenza precisa che un controllo analitico avrebbe determinato un inutile aggravio ed allungamento dei tempi delle visite, e che non vi sono elementi che indichino la necessità di tale modalità di vigilanza. La Corte afferma: “non emergono, comunque, elementi atti a rilevare che tale controllo dovesse svolgersi in modo analitico per ogni visita postoperatoria, circostanza che avrebbe, peraltro, determinato un inutile aggravio ed allungamento dei tempi di tali visite”.

Mancanza di informazione al primario sulla peculiare situazione della paziente

Un ulteriore elemento concreto ritenuto mancante è la prova che il primario fosse stato informato della peculiare situazione della paziente. La Corte osserva che non emerge dagli atti che la dott.ssa RO abbia notiziato il primario della specifica situazione, e che la stessa dott.ssa RO era un medico specializzato e competente, in grado di eseguire la visita senza necessità di ulteriori controlli da parte del primario. La sentenza riporta: “Né emerge che il primario fosse stato notiziato della peculiare situazione della paziente dalla dott.ssa RO che, peraltro, in sede di atto di impugnazione incidentale, specifica che: ‘aveva già conseguito la specializzazione in oncologia ed era un medico, ad ogni effetto di legge, competente e preparato al fine di eseguire tale visita’”.

Impossibilità di addebitare al primario responsabilità per condotte di altri medici

La Corte conclude che non è possibile addebitare al primario forme di responsabilità afferenti a specifiche condotte poste in essere da altri medici, anche se collocati in posizione a lui sottordinata, in assenza di un accertamento specifico delle omissioni e del nesso causale. La sentenza afferma: “non potendo, peraltro, addebitarsi al primario forme di responsabilità afferenti a specifiche condotte poste in essere da altri medici, seppure collocati in posizione a lui sottordinata”.

Conclusione

La Corte dei Conti ha rigettato la responsabilità del primario per assenza di nesso causale o concausale, fondando la decisione sulla mancanza di documentazione sull’organizzazione del reparto, sull’assenza di identificazione del medico responsabile della visita, sulla mancanza di uno specifico accertamento del nesso causale, sull’assenza di prova secondo un giudizio controfattuale, sulla mancata accertamento delle omissioni addebitate ai medici sottordinati, sull’assenza di elementi che dimostrino l’obbligo di vigilanza analitica, sulla mancata informazione al primario della peculiare situazione della paziente e sull’impossibilità di addebitare al primario responsabilità per condotte di altri medici. Questi elementi concreti, ritenuti mancanti, costituiscono il fondamento giuridico del rigetto della responsabilità per assenza di nesso causale.

Michele Lucca – avvocato Foro di Udine

Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 12-05-2026, n. 93