Possibili conseguenze per il danneggiato che agisce direttamente contro l’assicuratore dopo il 16 marzo 2026 in presenza di contratti non adeguati ai requisiti minimi del D.M. 232/2023
L’articolo 12 della legge 8 marzo 2017, n. 24 riconosce al soggetto danneggiato il diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell’impresa che assicura strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, ed esercenti la professione sanitaria. Il comma 6 dello stesso articolo subordina però l’operatività dell’azione diretta all’entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall’art. 10, comma 6, che definisce i requisiti minimi delle polizze. Tale decreto è il D.M. 15 dicembre 2023, n. 232, in vigore dal 16 marzo 2024. L’articolo 18 del D.M. 232/2023 stabilisce che, per quanto non espressamente previsto, si applicano gli artt. 1882 e seguenti c.c., e impone agli assicuratori di adeguare, entro 24 mesi dall’entrata in vigore, e dunque entro il 16 marzo 2026, i contratti di assicurazione ai requisiti minimi fissati dal decreto.
Prima della scadenza del termine di 24 mesi, la giurisprudenza di merito ha in larga parte negato l’ammissibilità dell’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore in presenza di polizze non ancora adeguate. Il Tribunale di Tivoli ha affermato che l’art. 12 L. 24/2017 è applicabile solo dalla data di entrata in vigore del D.M. 232/2023 e, comunque, nel rispetto della disciplina transitoria che impone l’adeguamento dei contratti. In assenza di tale adeguamento, il danneggiato resta estraneo al rapporto assicurativo e la domanda nei confronti dell’impresa è stata ritenuta inammissibile per carenza di legittimazione attiva. In senso analogo si sono espressi, tra gli altri, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il Tribunale di Catanzaro e il Tribunale di Salerno, che hanno escluso l’operatività dell’azione diretta fino all’adeguamento dei contratti, dichiarando inammissibili le domande dirette in pendenza del termine di adeguamento e precisando che la nullità di clausole non conformi non si estende all’intero contratto in mancanza di prova contraria. Queste decisioni valorizzano il principio di relatività del contratto: fino al completamento dell’adeguamento, il rapporto tra assicuratore e assicurato rimane autonomo rispetto a quello tra struttura sanitaria e paziente, il quale non può ingerirsi nel regolamento negoziale interno.
La questione centrale riguarda allora la sorte della domanda del danneggiato che, dopo il 16 marzo 2026, agisca direttamente contro l’assicuratore in presenza di un contratto non adeguato ai requisiti minimi del D.M. 232/2023. Secondo un’impostazione che qui si propone di superare, anche dopo tale data il danneggiato si troverebbe nella medesima situazione di inammissibilità già riscontrata nel periodo transitorio, subendo un pregiudizio derivante da un’omissione imputabile esclusivamente all’assicuratore e/o all’assicurato. Una simile conclusione contrasta tuttavia con la disciplina generale dell’assicurazione della responsabilità civile, di cui all’art. 1917 c.c., che tende a tutelare il terzo rispetto agli inadempimenti dell’assicurato, e con la funzione dell’azione diretta prevista dall’art. 12 L. 24/2017, concepita come strumento di tutela rafforzata del danneggiato, la cui posizione non può essere compressa da eccezioni contrattuali diverse da quelle espressamente ammesse dalla legge. La normativa, infatti, mira a evitare che il danneggiato sia pregiudicato da omissioni o inadempimenti del rapporto interno assicuratore/assicurato, rimettendo all’assicuratore, una volta risarcito il terzo, la possibilità di rivalersi sull’assicurato nei limiti del contratto e della legge.
In questo contesto assume rilievo l’art. 1419 c.c., che dispone come la nullità di singole clausole non importi la nullità dell’intero contratto, a meno che risulti che le parti non lo avrebbero concluso senza la parte colpita da nullità; in caso contrario, le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative. Applicata ai contratti di assicurazione obbligatoria sanitaria, questa regola implica che la mancata conformità ai requisiti minimi non determina la caducazione dell’intero contratto, ma comporta la sostituzione automatica delle clausole difformi con le disposizioni imperative della L. 24/2017 e del D.M. 232/2023. La giurisprudenza ha valorizzato questo meccanismo in diversi contesti, ad esempio dichiarando nulle clausole “claims made” non conformi ai modelli legali e imponendo al giudice di sostituirle con il modello previsto dalla L. 24/2017, art. 11, nonché ribadendo il principio di conservazione del contratto e la sostituzione ex lege delle sole clausole in contrasto con norme imperative, limitando la nullità totale ai soli casi in cui risulti che le parti non avrebbero concluso il contratto senza di esse. Ne consegue che, una volta spirato il termine di 24 mesi, il giudice investito della domanda del danneggiato non può arrestarsi di fronte alla mancata formale modifica della polizza, ma deve applicare il meccanismo sostitutivo, integrando il contratto con le clausole imperative e rendendo così operativa la copertura nei confronti del terzo.
L’assicuratore che sia chiamato a risarcire il danneggiato in virtù della sostituzione ex lege delle clausole difformi è tenuto a corrispondere l’indennizzo nei limiti e alle condizioni risultanti dalla disciplina imperativa, rappresentata dalla L. 24/2017 e dal D.M. 232/2023, e conserva al contempo il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato inadempiente rispetto all’obbligo di adeguamento, come previsto dall’art. 12, comma 3, L. 24/2017, che riconosce all’impresa assicuratrice la rivalsa nel rispetto dei requisiti minimi non derogabili. La giurisprudenza in materia di assicurazioni obbligatorie ha costantemente affermato che il danneggiato non può essere pregiudicato da rapporti interni tra assicuratore e assicurato; eventuali violazioni o omissioni rilevano solo sul piano della rivalsa e delle relazioni interne.
La funzione sociale dell’assicurazione obbligatoria, tanto in ambito sanitario quanto in quello della circolazione stradale, è quella di garantire al danneggiato una tutela effettiva e rapida, sganciandolo dalle vicende interne tra responsabile e assicuratore. In tema di responsabilità civile automobilistica, la giurisprudenza ha parlato di una sorta di accollo ex lege del debito del responsabile in capo all’assicuratore, il quale, una volta adempiuto verso il danneggiato, può recuperare quanto pagato nei rapporti interni. Lo stesso schema si presta ad essere applicato alla responsabilità sanitaria, alla luce della disciplina speciale introdotta dalla L. 24/2017 e completata dal D.M. 232/2023, in base alla quale al danneggiato è garantito il risarcimento secondo i parametri legali, mentre l’assicuratore, se ha sopportato un rischio più ampio di quello contrattualmente pattuito per mancato adeguamento della polizza, può rivalersi sull’assicurato.
Decorso il termine previsto dall’art. 18, comma 2, D.M. 232/2023, le polizze devono ritenersi conformi ai requisiti minimi, anche se non materialmente modificate, in virtù degli artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c. Le clausole imposte dalla legge si inseriscono infatti di diritto nel contratto, sostituendo quelle difformi, e la natura imperativa e non derogabile dei requisiti minimi, posta a tutela anche del terzo, giustifica l’operatività della sostituzione automatica anche nei confronti del danneggiato che agisca in via diretta. La previsione dell’azione diretta, contenuta nell’art. 12 L. 24/2017, e la tassatività delle eccezioni opponibili al danneggiato, stabilita dall’art. 8 D.M. 232/2023, rafforzano questa conclusione: una volta spirato il termine di 24 mesi, l’assicuratore non può invocare clausole difformi o l’omesso adeguamento formale per comprimere la tutela del terzo. Precedenti giurisprudenziali in materia di nullità e sostituzione di clausole limitative della garanzia confermano che la sostituzione ex lege opera con effetti anche verso il danneggiato, specie quando la disciplina imperativa è posta a tutela di soggetti deboli o di interessi pubblicistici.
In conclusione, dopo il 16 marzo 2026, il danneggiato che agisce direttamente contro l’assicuratore, in presenza di una polizza non formalmente adeguata ai requisiti minimi del D.M. 232/2023, non può essere equiparato alla situazione di inammissibilità riscontrata nel periodo transitorio. Il meccanismo combinato degli artt. 1339 e 1419 c.c., della L. 24/2017 e del D.M. 232/2023 impone di ritenere che le clausole difformi siano nulle e sostituite di diritto dalle norme imperative, che il contratto resti valido e operativo come contratto di assicurazione obbligatoria conforme ai requisiti minimi e che il danneggiato possa esercitare l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore, il quale non può opporre l’omesso adeguamento formale del contratto. L’eventuale inadempimento dell’assicurato o dell’assicuratore rileva soltanto sul piano dei rapporti interni, attraverso il diritto di rivalsa. In tal modo si realizza la finalità di tutela effettiva del danneggiato e si preserva, al contempo, l’equilibrio del sistema assicurativo mediante il correttivo della rivalsa.
Michele Lucca (Consigliere nazionale SIOF e Senior Specialist in Tort Law and Insurance Litigation)


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