La Tabella Unica Nazionale (T.U.N.) come parametro privilegiato di equità nella liquidazione del danno non patrimoniale: la svolta (?) della Cassazione del 7 aprile 2026
Avv. Michele Lucca – Consigliere Nazionale SIOF, Senior Specialist in Tort Law and Insurance Litigation
Il dibattito sull’applicazione retroattiva della Tabella Unica Nazionale (T.U.N.) per il risarcimento del danno non patrimoniale da lesioni gravi, introdotta con il D.P.R. 12/2025, ha subito una significativa evoluzione con la recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione del 7 aprile 2026.
Sul punto la dottrina[i] evidenziava come la T.U.N., pur essendo formalmente applicabile solo ai sinistri verificatisi dopo il 5 marzo 2025, stesse trovando un’applicazione di fatto retroattiva in diversi tribunali italiani. Questa interpretazione, sostenuta da alcune pronunce di merito, si basava su un passaggio della sentenza n. 11319 del 29 aprile 2025 della Cassazione[ii], che prospettava un utilizzo indiretto della T.U.N. come parametro di riferimento per assicurare uniformità di giudizio anche per sinistri antecedenti alla sua entrata in vigore[iii]. Tuttavia, altre corti, come quelle di Milano, L’Aquila e Busto Arsizio, avevano rigettato tale estensione, applicando rigorosamente la T.U.N. solo ai sinistri successivi alla data di entrata in vigore, mantenendo come riferimento le Tabelle milanesi per i sinistri anteriori[iv]. Questa situazione aveva generato incertezze e opportunismi, complicando le trattative stragiudiziali e creando disparità nei risarcimenti, soprattutto a causa delle differenze tra i valori della T.U.N. e quelli delle Tabelle milanesi, con la T.U.N. che prevedeva risarcimenti superiori per alcune fasce di invalidità e inferiori per altre.
La pronuncia della Corte di Cassazione del 7 aprile 2026 sembra aver offerto nuovi e significativi spunti interpretativi circa il perimetro applicativo della Tabella Unica Nazionale. L’orientamento espresso dai giudici di legittimità suggerisce che la T.U.N., pur essendo destinata in via diretta ai sinistri verificatisi dopo il 5 marzo 2025 nei settori della circolazione stradale e della responsabilità sanitaria, possa comunque rappresentare un utile parametro di riferimento per la valutazione equitativa del danno anche in ambiti e tempi differenti. Tale prospettiva non si configurerebbe come una retroattività in senso stretto, quanto piuttosto come una valorizzazione dei principi di equità sanciti dagli articoli 1226 e 2056 del Codice Civile. In quest’ottica, la Tabella Unica viene indicata come un criterio di riferimento aggiornato, potenzialmente idoneo a favorire quella uniformità di trattamento che il sistema delle Tabelle milanesi, di natura giurisprudenziale, mirava a garantire in assenza di una fonte normativa specifica.
Sotto il profilo strettamente operativo, la Corte ha chiarito che l’applicazione dei parametri più recenti è obbligatoria al momento della decisione, poiché il risarcimento deve riflettere i criteri più evoluti disponibili nel sistema. Tuttavia, la centralità della T.U.N. non elimina del tutto la discrezionalità del giudice, il quale conserva la facoltà di discostarsene a patto di fornire una motivazione che sia non solo puntuale e specifica, ma anche capace di evidenziare le ragioni per cui il parametro tabellare non riesca a cogliere l’effettiva materialità del danno nel caso concreto. In questo contesto, la liquidazione deve essere sempre il frutto di un esame critico e coerente, volto a valorizzare le peculiarità del singolo evento lesivo senza cadere in automatismi.
La Corte di Cassazione affronta inoltre altre due questioni già ampiamente dibattute in dottrina, a partire dall’effettiva divergenza economica e strutturale tra i diversi regimi tabellari. Dall’analisi della sentenza emerge un sistema risarcitorio sensibilmente mutato, in cui la T.U.N. tende a prevedere ristori superiori rispetto ai criteri milanesi per le invalidità permanenti comprese tra il 10% e il 36% e per quelle più gravi, collocate tra l’82% e il 100%, mentre le Tabelle di Milano risultano ancora più favorevoli nella fascia intermedia. Un aspetto cruciale di questo confronto risiede nel valore del punto base, che nella Tabella Unica è fissato a 947,30 euro a fronte dei 1.393,28 euro milanesi; tale scarto viene tuttavia considerato adeguatamente compensato dall’adozione di moltiplicatori più elevati nella T.U.N., che operano una redistribuzione del quantum risarcitorio complessivo volta a bilanciare le differenze iniziali.
Infine, la sentenza dirime una seconda questione parimenti dibattuta in sede dottrinale, attinente ai limiti della personalizzazione del danno e alla valutazione delle componenti morali. Su questo fronte, la T.U.N. introduce un limite massimo unitario all’incremento per personalizzazione pari al 30%, discostandosi dalla flessibilità del sistema milanese che ammette percentuali differenziate e potenzialmente più elevate per le invalidità lievi. La divergenza si estende anche al danno biologico temporaneo e al danno morale permanente, per i quali la Tabella Unica sembra attestarsi su parametri mediamente inferiori a quelli milanesi. In conclusione, pur ribadendo la necessità di una motivazione rigorosa per ogni eventuale discostamento dai valori tabellari, la Suprema Corte ha inteso definire un equilibrio tra l’esigenza di certezza del diritto e la doverosa attenzione alle peculiarità del caso concreto, superando definitivamente le incertezze che avevano caratterizzato il dibattito.
[i] Hazan – Steffano, La Tabella unica retroattiva si fa strada nei Tribunali, in Il Sole 24 Ore del 09/07/2025 n. 187.
[ii] Il caso riguardava una domanda di risarcimento per danno biologico subito durante la detenzione rivolta contro il Ministero della Giustizia. Il ricorrente sosteneva che la Corte d’appello avesse errato nella quantificazione del danno, in particolare per quanto riguardava il nesso causale tra la mancata prestazione di cure e l’aggravamento della sua condizione di salute.
[iii] La sentenza si trova così massimata: “Fatta eccezione per il caso in cui si sia formato giudicato interno in relazione all’impiego della « tabella milanese », può incidentalmente notarsi come all’applicazione della Tabella approvata con d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, pubblicato nella Gazz. Uff. n. 40 del 18 febbraio 2025 ed entrato in vigore il 5 marzo 2025, a sinistri diversi da quelli stradali e medico-sanitari e/o occorsi prima di tale data non siano d’ostacolo né il riferimento ai soli danni derivanti da sinistri stradali, né la previsione contenuta nell’art. 5 del citato d.P.R. circa l’applicabilità delle disposizioni ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore, valendo entrambi ad escludere solo un’applicazione diretta delle dette tabelle ma non anche un loro utilizzo indiretto quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all’art. 1226 c.c. (Cass. n. 12408 del 7 giugno 2011)”.
[iv] Alcuni Tribunali e Corti di merito si sono espresse in senso favorevoli all’estensione dell’applicazione della T.U.N., id est oltre i tempi e i casi per cui essa viene in rilievo in base alle indicazioni del D.P.R. n. 12/ 2025, sostenendo che non si tratti di una nuova legge soggetta al principio di irretroattività, ma della semplice sostituzione di un criterio di calcolo equitativo di fonte normativa che dovrebbe prevalere sulle tabelle “giudiziarie” milanesi per assicurare la parità di trattamento a livello nazionale (vedi per es: Trib. Napoli, 23/12/2025, n. 12188, Corte App. L’Aquila, 12 marzo 2025; Trib. Napoli Nord, 7 maggio 2025; Trib. Palermo, 9 maggio 2025; Trib. Venezia 6 settembre 2025, Trib. Perugia n. 424 / 2025; di segno contrario, altra giurisprudenza di merito che ha escluso categoricamente l’applicazione retroattiva, attenendosi alla lettera della legge (tra cui Trib. Firenze, sentenza 19/11/2025, n. 3708 ove si legge: “Allo stato, quindi, questo Giudice ritiene di aderire all’orientamento favorevole all’applicazione delle tabelle milanesi per la quantificazione dei risarcimenti dei danni non patrimoniali causati da sinistri verificatisi in data precedente all’entrata in vigore del D.P.R. 13.01.2025, n. 12 in quanto il fatto oggetto di causa risale all’anno 2021 in epoca ampiamente anteriore all’entrata in vigore della nuova disciplina, e l’applicazione retroattiva della Tabella Unica non trova alcuna copertura normativa espressa”; Trib. Palmi, 7 marzo 2025; Trib. Napoli, 7 marzo 2025; Trib. Firenze, 18 marzo 2025).
