Responsabilità da cose in custodia e cadute su beni pubblici: verso un nuovo equilibrio tra tutela del danneggiato e dovere di autoresponsabilità dell’utente

L’ordinanza della Terza Sezione civile del 15 gennaio 2026, n. 808, affronta ancora una volta il tema della responsabilità da cose in custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c. in relazione alle cadute su suolo pubblico, con specifico riferimento ad una sconnessione della pavimentazione in un porticato di Roma Capitale.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso della danneggiata, che lamentava l’erronea applicazione dell’art. 2051 c.c. e dell’art. 1227 c.c., sostenendo che la condotta del pedone potesse assumere solo rilievo di concausa, ma non di causa esclusiva del danno in assenza dei caratteri di imprevedibilità, eccezionalità e anomalia.

L’attrice era caduta camminando nel porticato coperto di Piazza Vittorio Emanuele II, a Roma, inciampando in una pavimentazione in tessere di marmo ammalorata (sconnessione e avvallamento), lamentando anche insufficienza dell’illuminazione.

Sia il Tribunale sia la Corte d’appello di Roma avevano escluso la responsabilità dell’ente, ritenendo che:

  • la sconnessione fosse visibile per la differenza cromatica delle tessere mancanti;
  • la zona fosse illuminata;
  • l’avvallamento occupasse una porzione limitata del porticato, tale da poter essere agevolmente evitata con l’ordinaria diligenza, passando ai lati.

L’innovazione sistematica: superamento dell’orientamento sulla “condotta eccezionale” del danneggiato – L’orientamento richiamato dalla ricorrente e dichiarato “superato”

L’attrice si fondava su un indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. per caduta in buca stradale, il caso fortuito non può essere integrato dal mero accertamento di una condotta colposa della vittima, richiedendosi che tale condotta presenti caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale, mentre la colpa “semplice” del danneggiato rileva solo ai fini dell’art. 1227 c.c. (concorso di colpa o riduzione del risarcimento).

L’ordinanza del 2026 afferma espressamente che tale indirizzo “deve ritenersi ormai superato”, segnando in modo chiaro un mutamento stabile della linea interpretativa.

Orientamento risalente restrittivo

Quest’indirizzo, prevalente fino ai primi anni 2020, richiedeva per il caso fortuito una condotta del danneggiato eccezionale, imprevedibile e anomala, tale da interrompere il nesso causale; la semplice colpa rileva solo ex art. 1227 c.c. per ridurre il risarcimento (sulla questione v. Beatrice De Santis, Cassazione n. 4035/2021: non basta la condotta colposa del danneggiato ex art. 1227 cc ad integrare il caso fortuito, in Judicium 2021; Cass. sez. III, 31/10/2017, n. 25837: esclude il caso fortuito per mera colpa della vittima in buca stradale, richiedendo imprevedibilità ed eccezionalità.​; Cass. sez. III, 27/08/2020, n. 17883: conferma che la condotta colposa semplice non libera il custode, limitandosi a concorso causale; Cass. sez. III, 16/02/2021, n. 4035: ribadisce che il fortuito necessita di connotati di abnormità oltre la colpa).

Orientamento recente rigoroso

Dalle Sezioni Unite e pronunce successive al 2022, emerge una valutazione più stringente del nesso causale, dove la colpa del danneggiato (inosservanza di diligenza ordinaria su rischio percepibile) può escludere in radice la responsabilità del custode come causa esclusiva (sulla questione v. Beatrice De Santis, Cassazione n. 4035/2021: non basta la condotta colposa del danneggiato ex art. 1227 cc ad integrare il caso fortuito, in Judicium 2021, Cass. S.U., 30/06/2022, n. 20943: fissa che basta la colpa oggettiva (percepibilità del rischio) per efficacia causale esclusiva, senza bisogno di eccezionalità.​; Cass. sez. III, 23/05/2023, n. 14228: la colpa semplice interrompe il nesso se assorbe causalmente l’evento; Cass. sez. III, 24/01/2024, n. 2376: valorizza autoresponsabilità dell’utente, con colpa come causa esclusiva su diligenza ordinaria.;Cass. sez. III, 15/01/2026, n. 806: supera l’orientamento antico, applicando nuova giurisprudenza a caduta su pavimentazione sconnessa percepibile, rigettando la domanda per colpa decisiva della vittima).

La “nuova regola applicabile” su caso fortuito e fatto del danneggiato

La Corte si richiama al più recente orientamento, anche di legittimità superiore (Cass., Sez. Unite, 30 giugno 2022, n. 20943, e numerose pronunce del 2023–2025), e chiarisce alcuni punti qualificanti.

Nuova regola applicabile – requisito causale del fatto del danneggiato: ciò che rileva è la colpa del danneggiato, intesa come oggettiva inosservanza della normale cautela rispetto a un rischio percepibile con l’ordinaria diligenza. Non è più richiesto che la condotta sia “abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” per incidere in termini di interruzione del nesso causale.

Vecchia regola (superata): occorreva distinguere rigidamente tra:

  • condotta meramente colposa del danneggiato (rilevante ex art. 1227 c.c. solo per ridurre/escludere il risarcimento, ma non qualificabile come caso fortuito);
  • condotta “eccezionale, abnorme, imprevedibile e inevitabile” (idonea sola a integrare il caso fortuito e a interrompere il nesso causale con la cosa).

Portata del mutamento: il fatto colposo del danneggiato può ora assumere:

  • rilievo causale concorrente (con ripartizione percentuale del danno); oppure
  • rilievo causale esclusivo, quando per gravità della colpa e rilievo delle conseguenze si ponga come causa assorbente dell’evento, escludendo la derivazione causale dal bene in custodia. In questo caso la domanda ex art. 2051 c.c. viene rigettata per mancanza di nesso causale rilevante.

La Corte, dunque, scioglie il nodo tra “fortuito” e “fatto colposo del danneggiato”: non occorre più la figura della condotta abnorme; basta che il comportamento del danneggiato, colposo in senso oggettivo, emerga come causa esclusiva dell’evento, alla luce dei criteri di causalità materiale e giuridica.

Art. 2051 c.c. e distribuzione degli oneri: conferma e precisazioni

L’ordinanza ribadisce – in linea con la giurisprudenza ormai consolidata – che:

  • la responsabilità ex art. 2051 c.c. non si fonda su presunzione di colpa del custode, ma sul solo accertamento del nesso causale tra cosa in custodia e danno;
  • la prova liberatoria del custode non riguarda l’assenza di colpa, ma la dimostrazione di un fatto o atto (del terzo o del danneggiato) che, in base all’art. 41, comma 2, c.p., si configuri quale causa esclusiva dell’evento;
  • il fatto del danneggiato, per avere efficacia esclusiva, deve presentare solo i caratteri della colpa (ai fini dell’art. 1227 c.c.) e della “causa assorbente” sul piano causale; il requisito dell’imprevedibilità/inevitabilità è richiesto piuttosto per il fatto del terzo, non per quello del danneggiato.

Si chiarisce quindi la differenza tra:

  • Fortuito “in senso stretto” (evento estraneo, anche naturale o di terzo, imprevedibile e non evitabile, che interrompe il nesso eziologico);
  • Fatto del danneggiato (non necessariamente imprevedibile o abnorme, ma colposo e, nel caso concreto, idoneo ad assorbire il nesso causale con la cosa).

Il ruolo dell’art. 1227 c.c. e il rapporto con l’art. 2051 c.c.

La pronuncia valorizza la funzione dell’art. 1227 c.c. nel sistema della responsabilità da cose in custodia; il fatto colposo del danneggiato è:

  • base normativa del concorso di colpa (riduzione proporzionale del risarcimento);
  • possibile fondamento della esclusione totale della responsabilità del custode, quando assorba causalmente l’evento;
  • il parametro decisivo è la colpa, intesa non come rimproverabilità soggettiva in senso psicologico, ma come inosservanza oggettiva delle regole di normale prudenza in rapporto ad un rischio percepibile;

la valutazione giudiziale deve dunque concentrarsi su:

  • concreta configurazione del rischio posto dalla cosa;
  • grado di percepibilità e di evitabilità del pericolo da parte dell’utente medio;
  • comportamento tenuto in concreto dal danneggiato in quel contesto spaziale e temporale.

Da questo punto di vista, la decisione del 2026 si inserisce in un percorso di progressiva “responsabilizzazione dell’utente/danneggiato” e di rafforzamento del ruolo dell’art. 1227 c.c. nel modulare l’ambito effettivo della responsabilità da custodia.

Conclusioni

L’ordinanza n. 808/2026 si colloca nel solco del più recente e ormai consolidato orientamento della Cassazione che:

  1. Consacra la “nuova regola applicabile” in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c.: il fatto colposo del danneggiato, valutato alla luce della normale cautela esigibile in concreto e delle condizioni di percepibilità del rischio, può costituire non solo concausa, ma anche causa esclusiva dell’evento, senza che occorra qualificarlo come eccezionale, abnorme, imprevedibile e inevitabile.
  2. Abbandona definitivamente la “vecchia” costruzione che subordinava il caso fortuito alla presenza di una condotta eccezionale del danneggiato, relegando la colpa semplice all’ambito del solo concorso di colpa ex art. 1227 c.c.
  3. Rilegge la categoria dell’“insidia” come concetto descrittivo, privo di autonoma rilevanza tipica nell’art. 2051 c.c., pur ammettendone l’uso quale strumento per valutare concretamente la percepibilità del pericolo e, quindi, la colpa del danneggiato.

La pronuncia costituisce un ulteriore tassello nel processo di razionalizzazione della responsabilità oggettiva da custodia, in chiave di maggiore equilibrio tra tutela del danneggiato e valorizzazione del dovere di autoresponsabilità dell’utente dei beni pubblici e privati.

avv. Michele Lucca -Legalnext