IVASS: L’Arbitro Assicurativo entra nei Regolamenti 40 e 41. Ecco le novità del Provvedimento n. 163/2025

L’IVASS adegua la normativa sulla distribuzione e sulla trasparenza per accogliere la nuova figura dell’Arbitro Assicurativo. Nuovi obblighi informativi sui siti web e nei DIP, con una deadline fissata al 14 gennaio 2026.

Michele Lucca (a cura di)

L’IVASS ha emanato il ProvvProvvedimento_IVASS_n._163_del_25_11_2025.pdf (PROTETTO)edimento n. 163 del 25 novembre 2025, che apporta modifiche sostanziali ai Regolamenti n. 40 e n. 41 del 2018. L’intervento normativo si è reso necessario per allineare la disciplina di settore all’istituzione del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, noto come Arbitro Assicurativo, disciplinato dal recente decreto del MIMIT del 6 novembre 2024, n. 215.

Di seguito analizziamo i punti salienti del provvedimento e gli impatti operativi per Compagnie e Intermediari.

  1. La definizione di “Arbitro Assicurativo”

Il provvedimento inserisce ufficialmente la definizione di “Arbitro Assicurativo” all’interno dei due regolamenti cardine del mercato:

  • Nel Regolamento 40/2018 (Distribuzione): Viene introdotta la definizione all’art. 2, identificandolo come il sistema di risoluzione stragiudiziale previsto dal Codice del Consumo e dal Codice delle Assicurazioni Private, istituito presso l’IVASS.
  • Nel Regolamento 41/2018 (Informativa e Pubblicità): Analoga definizione viene inserita all’art. 2 del regolamento sulla trasparenza.
  1. Modifiche al Regolamento n. 40/2018: Obblighi per gli Intermediari

L’impatto maggiore per gli intermediari riguarda la trasparenza sui canali digitali (siti internet e profili social). L’articolo 1 del Provvedimento modifica l’art. 79 del Regolamento 40, imponendo l’aggiornamento delle informazioni da fornire al contraente.

Nello specifico, i siti web e i profili social dovranno indicare:

  • I recapiti per la presentazione dei reclami.
  • La facoltà per il contraente di presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo, includendo il rinvio al sito internet dello stesso e il relativo collegamento ipertestuale.
  • La possibilità di avvalersi di altri sistemi di risoluzione stragiudiziale (ADR) o, ove applicabile, del sistema della rete FIN.NET.

Vengono inoltre aggiornati i Moduli Unici Precontrattuali (MUP) (Allegati 3 e 4 del Reg. 40) per recepire queste nuove indicazioni.

  1. Modifiche al Regolamento n. 41/2018: Documentazione Precontrattuale (DIP)

Per quanto riguarda le Imprese di assicurazione, le modifiche incidono sulla struttura dei documenti informativi (DIP).

L’articolo 2 del Provvedimento introduce una deroga ai limiti dimensionali dei documenti precontrattuali per consentire l’inserimento delle informazioni sull’Arbitro Assicurativo.

In particolare, per i DIP Aggiuntivi Vita, Multirischi, IBIP, Danni e R.C. Auto:

  • È consentito che la versione stampata occupi una pagina ulteriore rispetto ai limiti standard, se ciò è necessario per inserire l’informativa sulle procedure di ricorso all’Arbitro Assicurativo o alla rete FIN.NET.

Anche in questo caso, l’art. 41 del Regolamento 41 viene modificato per obbligare le imprese a pubblicare sui propri siti internet i link diretti e le informazioni per il ricorso all’Arbitro Assicurativo. Conseguentemente, tutti gli allegati relativi ai DIP (Allegati 2, 3, 4, 5, 6) vengono aggiornati.

  1. Tempistiche e Disposizioni Transitorie

Il Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, l’IVASS ha concesso un periodo di adeguamento per permettere al mercato di aggiornare la documentazione e i sistemi informatici.

Deadline di adeguamento: Le imprese e gli intermediari devono adeguarsi alle disposizioni del presente Provvedimento entro il 14 gennaio 2026.