L’art. 141 Cod. Ass. non opera nei sinistri “monoveicolari”: la Cassazione conferma il requisito del “coinvolgimento” di almeno due veicoli.
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Nota a Cass., Sez. III Civ., Ordinanza 3 ottobre 2025, n. 26681, Pres. Rubino, Rel. Tassone.
di Michele Lucca
1. Il fatto e la questio iuris
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 26681/2025, torna a pronunciarsi sui confini applicativi dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005), norma cardine introdotta a tutela del terzo trasportato.
Il caso di specie trae origine da una domanda risarcitoria avanzata da una donna per le lesioni subite quale trasportata a bordo di un motoveicolo. Il sinistro, tuttavia, non vedeva il coinvolgimento di un altro veicolo, essendosi verificato per l’urto del mezzo contro un cervo che attraversava improvvisamente la carreggiata.
L’attrice aveva scelto di agire in giudizio invocando esclusivamente la procedura di cui all’art. 141 Cod. Ass., convenendo unicamente la compagnia assicuratrice del vettore.
Tanto il Tribunale quanto la Corte d’Appello dichiaravano la domanda inammissibile, rilevando che l’azione diretta ex art. 141 presuppone indefettibilmente il coinvolgimento di almeno due veicoli nel sinistro, requisito assente nel caso di specie.
La questione giunta all’esame degli Ermellini è, dunque, netta: la tutela “rafforzata” e diretta del trasportato può essere attivata anche in un sinistro “monoveicolare” (nella fattispecie, causato da impatto con fauna selvatica), o la sua operatività è condizionata al coinvolgimento di almeno due veicoli?
2. La ratio decidendi della Suprema Corte: l’art. 141 Cod. Ass. come azione “aggiuntiva”
La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, offre una disamina chiara e allineata ai suoi precedenti più consolidati (incluse le Sezioni Unite, 35318/2022).
Il fulcro del ragionamento risiede nella natura stessa dell’azione ex art. 141. Questa, ribadisce la Corte, costituisce una tutela “aggiuntiva” (e non sostitutiva) rispetto alle altre azioni previste dall’ordinamento, mirata ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata. Tale rafforzamento consiste nella possibilità di agire direttamente contro l’assicuratore del veicolo sul quale era a bordo, ottenendo il risarcimento “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti”.
Tuttavia, questo meccanismo di tutela accelerata si fonda su una ratio specifica: l’anticipazione del risarcimento da parte dell’assicuratore del vettore, seguita dalla sua successiva rivalsa nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile.
È proprio questa struttura, basata su un meccanismo di rivalsa e compensazione interna al sistema assicurativo, che ne costituisce il presupposto logico e giuridico. La Corte, pertanto, conferma che “la tutela rafforzata così riconosciuta, peraltro, presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli“.
Di conseguenza, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo – come nel caso di uscita di strada autonoma o, come nella fattispecie, di urto con un animale – l’azione ex art. 141 non è esperibile.
3. Le tutele alternative: dal sistema RCA alla responsabilità extracontrattuale
La pronuncia è cruciale non solo per ciò che afferma, ma anche per ciò che implica sul piano strategico e processuale. L’inapplicabilità dell’art. 141 non significa, infatti, che il trasportato in un sinistro monoveicolare sia privo di tutela. Esistevano, nel caso di specie, almeno due percorsi alternativi.
3.1 L’azione nel perimetro RCA: l’art. 144 Cod. Ass.
La prima alternativa, evidenziata dalla stessa Suprema Corte, rimane interna al sistema della responsabilità civile auto. Il rigetto della domanda ex art. 141 non impediva l’utilizzo dell’azione diretta “ordinaria”.
La Corte è esplicita nell’indicare la via corretta: “nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l’azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall’art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile”. La S.C. aveva già avuto modo di affermare che: “Nel caso di sinistro stradale causato da un animale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente concorre con, ma non prevale su, la presunzione di colpa a carico del proprietario dell’animale” (Cassazione civile , sez. III , 12/12/2023 , n. 34675 in Responsabilita’ Civile e Previdenza 2024, 5 , 1632). Su questa linea la giurisprudenza di merito aveva affermato che: “Nel caso di danni derivanti da incidenti stradali che abbiano coinvolto veicoli ed animali selvatici, il danneggiato deve dimostrare il nesso eziologico tra evento e condotta dell’animale, la dinamica del sinistro, nonché – ai sensi dell’ art. 2054 comma 1 c.c. – di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Incombe invece sul proprietario dell’animale (ossia la regione) fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che il comportamento dell’animale, connotato dai caratteri della eccezionalità e dell’imprevedibilità, si è posto del tutto al di fuori della propria sfera di controllo e pertanto il danno non era evitabile neanche con l’adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi” (Tribunale , Avellino , sez. I , 23/01/2024 , n. 148, in Redazione Giuffrè 2025).
Ciò avrebbe richiesto, a differenza dell’art. 141, l’accertamento della (presunta) responsabilità del vettore ai sensi dell’art. 2054 c.c.. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che l’attrice non aveva formulato “alcuna domanda di accertamento di responsabilità e/o di condanna nei confronti del vettore Papaleo Giampaolo“. L’azione era stata incardinata unicamente sull’art. 141, senza dedurre che il conducente non aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno. Così impedendo al giudice qualsiasi riqualificazione che avrebbe comportato la mutazione della causa petendi.
3.2 L’azione esterna al sistema RCA: la responsabilità dell’Ente (art. 2052 c.c.)
Una seconda e ben diversa strategia processuale, non intrapresa dalla danneggiata, avrebbe potuto prescindere totalmente dal rapporto assicurativo tra lei e il vettore, concentrandosi invece sulla responsabilità extracontrattuale del soggetto gestore dell’area.
La giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, ha da tempo individuato nella Regione il soggetto legittimato passivo per i danni cagionati da fauna selvatica.
La danneggiata avrebbe potuto, pertanto, convenire in giudizio l’Ente regionale, a mente del recente orientamento giurisprudenziale secondo cui “nella azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell’articolo 2052 Cc, la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti. La Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell’esercizio di funzioni proprie o delegate, l’adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno” (Cassazione civile sez. III, 05/09/2023, n.25868). Circa l’onere della prova nel danno da fauna selvatica “a norma dell’articolo 2052 Cc, grava sul danneggiato l’onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, mentre spetta alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell’animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l’adozione delle più adeguate e diligenti misure concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell’ambiente e dell’ecosistema di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi” (Cassazione civile sez. III, 05/09/2023, n.25868). Sempre sull’onere probatorio è interessante richiamare un recente arresto di merito che è stato così massimato: “Premesso che per orientamento giurisprudenziale ormai consolidato legittimata passiva nell’azione di risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica è la regione, responsabile altresì quando il danno si concretizza nell’invasione dei terreni da parte della bastia selvatica, l’individuazione della specie (se invasiva oppure no) non rileva in termini di onere della prova gravante sul danneggiato” Corte appello , Bologna , sez. II , 26/06/2024 , n. 1407, in Redazione Giuffrè 2025)
4. Brevi note sul profilo processuale: la decisione ex art. 281-sexies c.p.c.
Sebbene secondario rispetto alla questione assicurativa, il secondo motivo di ricorso offre uno spunto di interesse pratico. La ricorrente lamentava la nullità della sentenza d’appello per essere stata decisa ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c. (decisione a seguito di discussione orale) senza la concessione dei termini per conclusionali e repliche.
La Corte dichiara il motivo inammissibile e infondato. Si ribadisce che la decisione con discussione orale è pienamente applicabile in appello (ex art. 352 c.p.c.). Inoltre, si sottolinea come dal verbale d’udienza risultasse che le parti avevano discusso la causa “senza formulare obiezione, istanza o eccezione alcuna”, sanando di fatto qualsiasi potenziale nullità.
5. Conclusioni: un monito sull’impostazione della domanda
L’ordinanza in commento consolida un orientamento ormai pacifico: l’art. 141 Cod. Ass. è uno la cui applicazione richiede il coinvolgimento di almeno due veicoli, non necessariamente in collisione tra loro, ma la cui presenza è necessaria per attivare il meccanismo di rivalsa che ne costituisce la ratio fondante.
Per gli operatori del diritto, il messaggio è duplice:
- Nel perimetro RCA: In caso di sinistro “monoveicolare” (uscita di strada, urto con ostacoli fissi o animali), la via maestra per il risarcimento del trasportato resta quella ordinaria dell’azione diretta ex art. 144 Cod. Ass., previo accertamento della responsabilità (presunta ex art. 2054 c.c.) del conducente.
- Fuori dal perimetro RCA: L’analisi del fatto non deve fermarsi al rapporto contrattuale. Occorre valutare sempre l’azione concorrente di natura extracontrattuale verso i terzi responsabili (come l’Ente gestore della strada o della fauna), per quanto probatoriamente più complessa.
