Cassazione Civile Sez. III, Ordinanza 10 giugno 2025 n. 15446: una nuova recente occasione per riflettere su regresso e rivalsa prima e dopo la c.d. legge Gelli

La pronuncia della Cassazione Civile Sez. III n. 15446/2025 offre importanti chiarimenti sulla ripartizione della responsabilità tra struttura sanitaria e medico nei rapporti interni, confermando principi consolidati nel regime ante Legge Gelli-Bianco.

La regola della ripartizione paritaria – La Corte ribadisce che, nel regime anteriore alla L. 24/2017, la responsabilità della struttura sanitaria per fatto del medico configura una responsabilità diretta per fatto proprio ai sensi dell’art. 1228 c.c., fondata sull’assunzione del rischio d’impresa per i danni derivanti dall’utilizzo di ausiliari. Conseguentemente, anche in caso di colpa esclusiva del medico, la struttura può rivalersi solo fino al 50% dell’importo risarcito, poiché la restante quota rimane a suo carico come rischio organizzativo fisiologico dell’attività imprenditoriale. Questa impostazione si fonda sul criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2°, e 2055, comma 3° c.c., che presume la pari responsabilità tra coobbligati solidali. Il limite del 50% riflette la considerazione che parte dell’errore medico è intrinsecamente connesso al rischio dell’organizzazione sanitaria, indipendentemente da specifiche carenze organizzative.

Superamento del limite per “devianza eccezionale” – La struttura può rivalersi per l’intero importo solo dimostrando una condotta del medico eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile. Non è sufficiente provare la mera colpa esclusiva del sanitario, ma occorre evidenziare una devianza così anomala da risultare completamente sottratta al controllo e alla prevenzione organizzativa.

Scenario post Legge Gelli-Bianco – Se il sinistro fosse avvenuto nella vigenza della Legge Gelli-Bianco, il quadro risulterebbe significativamente modificato dall’art. 9 L. 24/2017. La nuova disciplina introduce limiti sia soggettivi che quantitativi all’azione di rivalsa: limiti soggettivi: L’azione è esperibile esclusivamente in caso di dolo o colpa grave del medico, escludendo i casi di colpa lieve. La colpa grave deve configurarsi come “sprezzante trascuratezza, straordinaria ed inescusabile negligenza”; limiti quantitativi: L’importo della rivalsa non può superare il triplo della retribuzione lorda annua del sanitario, introducendo un tetto massimo alla responsabilità economica; procedurali: La struttura deve comunicare al medico l’instaurazione del giudizio civile entro 45 giorni pena la decadenza.

Azione di rivalsa e azione di regresso: valutazioni comparative –  – Poichè le due azioni sono dogmaticamente e funzionalmente distinte, ci si deve a questo punto interrogare circa la distinzione tra l’azione di rivalsa prevista dall’art. 9 della Legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. Legge Gelli-Bianco), e l’azione di regresso iure communi ex art. 2055 del Codice Civile, in presenza di una condanna solidale della struttura sanitaria e dell’esercente la professione sanitaria. L’obbligazione risarcitoria solidale, presupposto per l’attivazione dei rimedi interni di recupero, trae origine dalla coesistenza di titoli di responsabilità di natura differente, stabiliti dalla stessa Legge Gelli-Bianco. La responsabilità della struttura sanitaria, pubblica o privata, conserva natura contrattuale (art. 1218 c.c.). Essa è tenuta a rispondere per l’inadempimento del contratto atipico di spedalità e per il fatto illecito del proprio ausiliario (il medico) ai sensi dell’art. 1228 c.c. Al contempo, l’art. 7, comma 3, della L. Gelli-Bianco stabilisce che l’esercente la professione sanitaria risponda a titolo extracontrattuale (Art. 2043 C.C.), salvo che abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente. Nonostante la diversa fonte delle obbligazioni risarcitorie, la struttura e il sanitario sono obbligati in solido nei confronti del danneggiato. Ciò significa che il paziente può agire per l’intero risarcimento nei confronti di uno qualsiasi dei coobbligati. L’adempimento da parte di uno dei due estingue l’obbligazione verso il danneggiato, facendo nascere il diritto al recupero proporzionale o integrale nei rapporti interni. Il diritto comune prevede l’azione di regresso (art. 2055 c.c.), ma la Legge Gelli-Bianco ha introdotto un meccanismo speciale, l’azione di rivalsa (art. 9), specificamente calibrato sul rapporto Struttura-Medico. Il carattere speciale e derogatorio dell’azione di rivalsa è definito dai suoi limiti di applicabilità, che restringono significativamente l’aggressione patrimoniale nei confronti dell’EPS rispetto al regresso ordinario. Il limite più significativo, come abbiamo detto, è di ordine sostanziale: l’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave. Questa previsione esclude ex lege la possibilità di utilizzare l’azione di rivalsa per recuperare somme versate a causa di una colpa lieve del medico. Il legislatore ha voluto intenzionalmente che il rischio economico derivante da errori professionali per colpa lieve o media ricada interamente sulla struttura sanitaria e il suo assicuratore, rafforzando così il ruolo della struttura come primo responsabile finanziario e sollevando il medico da tale esposizione, in linea con l’obiettivo protettivo della Legge Gelli-Bianco. Se si ammettesse l’esercizio dell’azione di regresso ordinario ex art. 2055 c.c. per i casi di colpa lieve o media, verrebbe meno l’intento protettivo dell’art. 9. Infatti, la ratio della lex specialis di cui al citato art. 9, limitata a dolo e colpa grave, è proprio quella di accollare il rischio per i restanti gradi di colpa alla struttura, in quanto debitore contrattuale principale (e assicurato). Gran parte della dottrina ritiene che l’art. 9, essendo norma speciale e successiva, abbia implicitamente abrogato, per quanto riguarda i rapporti Struttura-Medico, il diritto di regresso ordinario per la colpa lieve o media.

Conclusioni – Nel regime ante Gelli, il meccanismo era più favorevole alla struttura in termini di soglia di accesso (bastava la colpa semplice), ma limitava la rivalsa al 50% per il principio del rischio d’impresa. Nel regime post Gelli, si restringe l’accesso (solo dolo/colpa grave) ma si introduce un tetto quantitativo che può risultare più protettivo per il medico rispetto alla responsabilità illimitata precedente. La riforma ha quindi bilanciato diversamente la tutela degli interessi: maggiore protezione del medico dalla rivalsa per colpe lievi, ma mantenimento di una responsabilità significativa per le condotte più gravi, con l’obiettivo di incentivare l’appropriatezza delle prestazioni sanitarie senza paralizzare l’attività clinica.

Michele Lucca

avvocato in Udine – Studio LEGALNEXT