LE PAROLE CONTANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Sez. III – 20 febbraio 2025– Giudice dott. Davide Ciutto – Bo.Fr. (avv. Letizia de Ponti) c. S. Assicurazioni S.p.A. (avv. Giorgio Capuis)
Assicurazione (contratto di) – Delimitazione dell’oggetto del contratto – Clausole di esclusione della garanzia – Clausole polisenso – Configurabilità – Sussistenza – Interpretazione contra stipulatorem – Codice del consumo (D.Lgs. n. 206/2005)
Nell’interpretazione del contratto di assicurazione, che va redatto in modo chiaro e comprensibile, il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all’ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 ss. c.c. e, in particolare, a quello dell’interpretazione contro il predisponente di cui all’art. 1370 c.c.(*).
Il Tribunale (omissis) RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE. – 1. Con atto di citazione ritualmente notificato Bo.Fr. conveniva in giudizio avanti l’intestato Tribunale S… Assicurazioni Spa, allegando l’inadempimento contrattuale della convenuta in relazione al contratto di assicurazione (polizza n. (Omissis)) stipulato in data 07.08.2015, e chiedendo la sua condanna, ai sensi dell’art. 1453, comma 1, c.c., al pagamento dell’indennizzo liquidabile a seguito dell’infortunio occorso in data 8.4.2018 in località P. (TN), stimato in Euro 72.000,00, oltre Euro 18.757,66 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti ex artt. 1218,1223 e 1224, comma 2, c.c.. L’attrice, a fondamento della domanda, deduceva: che sciando in prossimità della pista “Paradiso” nella ski area di P. era caduta riportando una distorsione del ginocchio sinistro con lesione del LCA di lacerazione del 2 e 3 del LCM e del corno posteriore del menisco laterale; che sul luogo dell’incidente erano intervenuti i militari operanti nella stazione di soccorso alpino, i quali avevano verbalizzato che la stessa era caduta da sola, mentre affrontava un fuoripista nelle immediate vicinanze della pista Paradiso”; che a seguito del sinistro era stata effettuata in data 9.4.2018 la RMN che aveva confermato la rottura del legamento crociato anteriore e la distrazione del legamento collaterale mediale; che erano seguite svariate visite ortopediche e che, in data 28.06.2018, era stata sottoposta ad intervento di ricostruzione LCA al ginocchio sinistro cui erano seguite ulteriori plurime visite ortopediche.
Affermava, inoltre, di aver denunciato prontamente l’infortunio alla compagnia assicurativa convenuta con cui in data 7.8.2015 aveva stipulato il succitato contratto di assicurazione per gli infortuni e che, a seguito dell’apertura del sinistro, le era stato contestato che lo stesso non era indennizzabile in quanto l’infortunio era occorso mentre sciava fuori pista, ricadendo, quindi, il caso di specie nell’art. 1.5 della polizza rubricato “Rischi esclusi dall’assicurazione’ e nello specifico nella lettera n) che escludeva lo “sci estremo” dalla copertura assicurativa. Deduceva, al contrario, che nel caso di specie non potesse trattarsi di sci estremo, poiché la stessa al momento dell’infortunio si trovava nelle immediate vicinanze della pista e non all’infuori degli impianti e delle piste attrezzate. Precisava, infine, che secondo la perizia medico legale di data 27.7.2020 aveva accertato una riduzione della generica capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo (invalidità permanente) del 18%, secondo tabella Inail, e che la conseguente richiesta di risarcimento danni inviata a S… Assicurazioni Spa aveva ricevuto un diniego, anche nella fase di mediazione obbligatoria successivamente instaurata.
2. Costituitasi in giudizio, S… Assicurazioni Spa contestava sia nell’an che nel quantum le domande attoree di cui chiedeva il rigetto, previa declaratoria di inoperatività della copertura assicurativa per cui è causa. In subordine, chiedeva che fosse liquidato in favore dell’attrice quanto giudizialmente accertato come dovuto secondo diritto contenendo gli obblighi di essa compagnia nei soli limiti di polizza ed in particolare avuto riguardo alle previsioni di cui all’art. 1.5 delle condizioni generali, dedotte le franchigie ivi previste.
Deduceva, in particolare, che l’attrice si trovava fuori pista al momento dell’infortunio e che tale attività andrebbe equiparata, secondo la legislazione di riferimento in materia sciistica (citando all’uopo l’art. 17 della L. 24.12.2003, n. 363 e l’art. 26 del D.Lgs. 28.02.2021, n. 40), allo sci alpinistico ovvero allo sci estremo e che, pertanto, nel caso di specie, doveva trovare piena operatività il disposto dell’art. 1.5, lett. n) che escludeva dal novero dei rischi garantiti tutte le discipline sciistiche che non si svolgevano in pista.
3. Alla prima udienza di comparizione tenutasi il 7.2.2023, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c. e rinviava il processo per la discussione sull’ammissione dei mezzi di prova all’udienza del 28.6.2023; a scioglimento della riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. veniva quindi disposta C.T.U. medico-legale nominando il dott. Al.Fo.. Con ordinanza del 30.07.2024 venivano infine assegnati alle parti i termini di cui all’art. 190 c.p.c. e all’esito la causa veniva trattenuta in decisione.
4. L’attrice ha proposto domanda di adempimento contrattuale per il pagamento dell’indennizzo assicurativo previsto dalla polizza infortuni stipulata con la convenuta (doc. 5 attrice), deducendo di aver subito, nel periodo contrattuale, una caduta durante l’attività sciistica, con lesione del ginocchio ed invalidità permanente stimata nel 18% e diritto al percepimento della somma di Euro 72.000,00 (petitum poi ridotto a 66.000,00 in sede di precisazione delle conclusioni), oltre al risarcimento dei danni al 14.810,00 (ovvero 1/3 del danno biologico determinato al 16,5% di punto percentuale secondo le tabelle milanesi), o nella diversa somma di giustizia oltre interessi compensativi.
S… Assicurazioni Spa ha giustificato il rifiuto del pagamento opposto in via stragiudiziale, eccependo l’esclusione dalla copertura assicurativa del sinistro allegato, rilevando come lo sci fuori pista debba considerarsi ricompreso nella nozione di “sci d’alpinismo” o comunque di “sci estremo” e per tale ragione ha chiesto il rigetto della domanda.
5. Ebbene, non essendo in contestazione che l’attrice ha subito l’infortunio mentre stava sciando fuori pista, come risulta dal verbale della stazione soccorso alpino della guardia di finanza (doc. 1 attrice), va preliminarmente verificato l’esatto oggetto della copertura assicurativa, facendo riferimento alle condizioni contrattuali presenti nel fascicolo informativo (doc. 5 attrice).
In particolare, va accertato, se possa farsi rientrare nello sci alpino o estremo lo sci fuori pista ovvero se le due pratiche siano distinte, dato che l’art. 1.5 lett. n) delle condizioni di assicurazione, alla sezione infortuni, esclude dalla copertura assicurativa la “pratica dei seguenti sport: bob, sci estremo o acrobatico o alpinismo, snow-board fuori pista o acrobatico o estremo …”.
5.1. Utili indicazioni ermeneutiche possono anzitutto trarsi dalla disciplina legislativa in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali originariamente regolata dalla L. 24 dicembre 2003 n. 363, poi abrogata a partire dall’1.1.2022 e sostituita dal D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 40.
5.1.1. La nuova normativa prevede una definizione espressa dello sci alpinismo e dello sci fuori pista, recependo una distinzione già accolta dalla dottrina e implicitamente dalla legislazione precedente.
In particolare, l’art. 2 lett. i) definisce lo sci alpinismo come l’ “attività sportiva, anche agonistica, consistente nel compiere ascensioni in montagna, con gli sci ai piedi o in spalla, affrontando anche difficoltà tipicamente alpinistiche, come passaggi di ghiaccio e di roccia, e scendendo con gli sci dallo stesso versante di salita o da altro versante”, mentre la lett. n) definisce lo sci fuori-pista come “l’attività sciistica che viene praticata fuori delle piste, su percorsi liberi, anche utilizzando per la salita gli impianti di risalita nei comprensori sciistici”. Già dal punto di vista definitorio emerge, quindi, la differenza tra le due pratiche sportive: lo sci fuori pista ha in comune con lo sci alpinismo il solo fatto che la discesa avviene su terreno libero, e quindi su percorsi fuori pista, ma se ne distingue perché per la risalita dei pendii innevati i praticanti utilizzano gli impianti che servono le piste, mentre nello sci d’alpinismo la risalita avviene di regola con gli sci ai piedi, e si svolge interamente al di fuori degli impianti sciistici. È pur vero, come sostiene la società convenuta, che le due discipline normative, prima all’art. 17 e ora all’art. 26, accostano i due fenomeni, ma pur sempre mantenendoli distinti, senza quindi possibilità di sovrapporre la pratica dello sci d’alpinismo a quella dello sci fuori pista. In particolare, l’art. 17 della L. n. 363/2003 rubricato “sci fuori pista e sci-alpinismo”, statuiva che: “1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi. 2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso”.
5.1.2. Proprio da tale norma si può desumere quindi una conferma indiretta della distinzione tra le due pratiche di sport, non assimilabili in assenza di una previsione normativa espressa.
Infatti, il primo comma, riferendosi genericamente ai percorsi fuori pista, è volto ad escludere la responsabilità del gestore in riferimento a tutte le pratiche sciistiche svolte al di fuori degli impianti, mentre il secondo comma limita l’obbligo di munirsi di congegni di localizzazione al solo scialpinismo, con esclusione dello sci fuori pista; tanto che la scelta di non estendere tale obbligo anche allo sci fuori pista era stata oggetto di critiche, in quanto lo stesso, per la diffusa inesperienza dei suoi praticanti, è senz’altro foriero di maggiori fonti di pericolo, tanto che attualmente, il nuovo art. 26 del D.Lgs. n. 40/2021 ha modificato tale contraddittoria previsione, includendo nell’obbligo di munirsi di “appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso” – laddove per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe – i soggetti che “praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attività escursionistiche in particolari ambienti innevati”, sì confermando ancora una volta la distinzione tra le due pratiche sportive.
5.2. Oltre all’argomento, fondato sul dato normativo, vi è poi quello fondato sull’esegesi contrattuale e sul confronto delle esclusioni previste dall’art. 1.5 lett. n.): mentre, infatti, lo snow-board, può essere – oltre che “acrobatico” ed “estremo” – esercitato anche “fuori pista”, lo sci è solo “estremo” e “d’alpinismo”, senza alcuna menzione della pratica “fuori pista”.
5.3. Quanto, poi, allo “sci estremo”, non è prevista alcuna definizione normativa né è menzionato in alcuna disposizione legislativa.
Si può ritenere che non costituisca una particolare forma di pratica sciistica, ma una modalità di svolgimento dello sci praticato su percorsi fuori pista (che può ricomprendere anche lo sci d’alpinismo), connotato da peculiari difficoltà sciistiche, rappresentate ad esempio da una forte pendenza della discesa, dalle condizioni della neve, dalle carenze di visibilità, e dalla strettezza dei passaggi.
Nel caso di specie, non si può ritenere raggiunta la prova che l’attrice stesse praticando “sci estremo”, in quanto a parte la forte pendenza della pista paradiso (che è classificata come nera), null’altro è emerso a sostegno di questa tesi, dato che parte convenuta invoca quale motivo di maggior pericolosità del fuori pista il fatto che l’attrice si trovasse a sciare in aprile a fine stagione e allega un articolo sulla chiusura di un passo per rischio slavine, che però dista circa 150 km da passo Rolle. Al contrario, dal verbale della stazione soccorso alpino della guardia di finanza viene riportato che lo stato della neve era “buona” e le condizioni di visibilità “ottime”. 6. Per cui, in definitiva, non potendo accertarsi, ex art. 1362 c.c., in base al mero criterio letterale o in base alla comune volontà delle parti, il significato dell’esclusione e della sua eventuale estensione allo “sci fuori pista”, l’eventuale contrasto interpretativo non può che essere composto facendo applicazione del disposto dell’art. 1370 c.c. e dall’art. 35, comma 2, del Codice del consumo (D.Lgs. n. 206/2005), che inducono a favorire la parte assicurata (interpretatio contra stipulatorem), quando sussista una obiettiva incertezza interpretativa (cfr., ex multis Cass. Sez. 3, 05/06/2020, n. 10825, Rv. 657966 – 01, secondo cui “Nell’interpretazione del contratto di assicurazione, che va redatto in modo chiaro e comprensibile, il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all’ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 ss. c.c. e, in particolare, a quello dell’interpretazione contro il predisponente di cui all’art. 1370 c.c.”; conf. a Cass. n. 668/2016).
Ritenuto, quindi, che lo sci fuori pista rientri nella copertura assicurativa, non essendo oggetto di un’esclusione espressa, non rientrando nella nozione di sci d’alpinismo e non potendosi configurare nemmeno come sci estremo, ne consegue che il sinistro è indennizzabile come richiesto, considerando, anche, che l’art. 1.1 lett. i) ricomprende tra i rischi assicurati anche quelli cagionati “da colpa grave” dell’assicurato.
7. Per accertare il grado di invalidità sulla base dei criteri contrattuali richiamati è stata ammessa ed espletata C.T.U. facendo applicazione della tabella Inail, avendo l’attrice sottoscritto la condizione particolare “D – tabella INAIL” che rimanda al paragrafo 6 del contratto di assicurazione titolato “condizioni particolari”, in deroga all’art. 1.9 delle condizioni generali di assicurazione della sezione infortuni, con franchigia prevista dalla lettera B1 del paragrafo “6. condizioni particolari”, che deroga all’art. 1.10 delle condizioni generali di assicurazione della sezione infortuni, avendo la stessa Bo. sottoscritto la condizione “B1 – Franchigia iniziale 5%”.
7.1. Il c.t.u. incaricato, dott. Al.Fo., svolti gli accertamenti del caso, ha concluso nella relazione peritale che: “1. la Signora Bo.Fr., in data 8.04.2018, rimaneva ferita a seguito di un infortunio sciistico. Riportava un trauma distorsivo del ginocchio sinistro, con riscontro clinico strumentale di lesione almeno parziale del legamento crociato anteriore (LCA); distrazione lacerazione di 2-3 del legamento collaterale mediale (LCM) e lesione del corno posteriore del menisco mediale (MM). 3. Nesso causale. Il complesso traumatico appena descritto, che ha interessato la periziata, non pone problemi di sua riconducibilità causale all’evento denunciato, che sostanzia a tutti gli effetti un infortunio (causa violenta). La dinamica dell’incidente è stata idonea a determinare le lesioni menisco-ligamentose al ginocchio sinistro, descritte. La periziata si è sottoposta ad accertamenti e cure mediche urgenti, che hanno appurato, anche strumentalmente, i traumatismi esaminati. Appaiono verificati i comuni criteri cronologico, topografico, di continuità fenomenica, di idoneità lesiva e di esclusione di altre cause. Si sono rinvenuti altri traumatismi nella storia dell’infortunata (vedere anamnesi patologica remota), ma che non hanno condizionato, per attualmente in esame ed il loro decorso o influito nella valutazione dei postumi. 4. I postumi si sostanziano in permanenza di gonalgia sinistra con scroscio articolare, in esiti di ricostruzione del legamento crociato anteriore, con trasposizione tendinea. Screzio disfunzionale del ginocchio medesimo in estensione e flessione, con impaccio dell’accosciamento. Per cui è ammissibile il riconoscimento di un grado di invalidità permanente del 16,5% secondo Tabella INAIL ex T.U. 1124/65.”
7.2. Tali conclusioni non sono state specificamente contestate da nessuna delle parti, ed anzi parte attrice ha aderito alle stesse in sede di precisazione delle conclusioni quanto alla percentuale di invalidità accertata, chiedendo, tuttavia, l’esclusione della franchigia non essendo prevista per infortuni con invalidità superiore al 15%, come indicato a pag. 2 della sezione “Garanzie Infortuni della Nota informativa”.
8. Ebbene, posto che è stata accertata un’invalidità permanente del 16,5%, e che la somma assicurata è di Euro 400.000,00, l’indennizzo spettante all’attrice ammonta ad Euro 66.000,00 (= 400.000,00 somma assicurata X 16,5 punti di IP invalidità permanente/100). Non deve farsi applicazione di alcuna franchigia alla luce della lett. B1, c, delle “Condizioni particolari C” sottoscritte, essendo l’invalidità maggiore di 15 punti percentuali (s.v. p. 27 e p. 43 doc. 5 attrice)
Costituendo l’obbligazione di pagamento dell’indennizzo un debito di valore (cfr. Cass. 07.05.2009, n. 10488), la stessa è sottratta al principio nominalistico proprio delle obbligazioni pecuniarie e, pertanto, è soggetta ad un’automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione.
Pertanto, il predetto importo di Euro 66.000,00 va rivalutato secondo gli indici ISTAT F.O.I. dalla data del sinistro (8.4.2018) fino alla data della presente sentenza e maggiorato di interessi compensativi – come da domanda – al saggio ex art. 1284, comma 1, c.c. sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data del sinistro fino alla data di deposito della sentenza, per complessivi Euro 85.487,20.
Dal momento che con la liquidazione il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, superando ogni finalità risarcitoria dell’obbligazione, conseguentemente gli interessi su tale somma dalla pubblicazione della sentenza al saldo sono moratori e non compensativi, e per la loro attribuzione è necessaria l’espressa domanda di parte, non proposta nel caso di specie.
Non può essere invece ammessa la domanda di risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali sia perché gli stessi sono stati allegati del tutto genericamente sia soprattutto perché non sono previsti dalla polizza (cfr. pag. 43 doc. 5 attrice) né l’attrice ha indicato il fondamento contrattuale di tale pretesa.
9. La convenuta va quindi condannata al pagamento in favore dell’attrice della somma di Euro 85.487,20.
10. In applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico della società convenuta e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e riduzione ai minimi tariffari per la fase decisionale, attesa la riproposizione delle medesime argomentazioni di diritto svolte con gli atti introduttivi, la linearità delle questioni dedotte e la mancata contestazione delle conclusioni della C.T.U..
Non si liquidano le spese di lite della fase di mediazione, non essendo state chieste con la nota spese.
10.1. Le spese della C.T.U. vengono poste ad integrale carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, nella suindicata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3419/2022 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
in parziale accoglimento della domanda di parte attrice,
condanna S… Assicurazioni Spa al pagamento nei confronti di Bo.Fr. della somma di Euro 85.487,20;
condanna S… Assicurazioni Spa alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Bo.Fr., liquidate in complessivi Euro 11.977,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, CPA e IVA ex lege, ed Euro 786,00 per anticipazioni ed Euro 48,80 per le spese di avvio della mediazione;
pone le spese di C.T.U. ad integrale carico della convenuta.
Così deciso in Vicenza il 20 febbraio 2025.
Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2025.
Fonti Normative:
Codice Civile, Art. 1362
Codice Civile, Art. 1370
Keywords: Contratto di assicurazione – Clausole di esclusione – Clausole polisenso – Interpretazione contro il predisponente – Tutela del contraente – Criteri interpretativi – Sci fuori pista – Sci estremo – Sci alpinismo – Infortunio sciistico – Invalidità permanente – Indennizzo assicurativo
(*) Il Giudice vicentino si pone nel solco dell’orientamento prevalente di dottrina e giurisprudenza, facendo proprie le regole emerse intorno alla peculiarità relativa all’interpretazione del contratto di assicurazione (Castellano e Scarlatella, Le assicurazioni private, Torino, 1981, 180 ss.). Questa statuizione riafferma e consolida i principi ermeneutici fondamentali del diritto civile italiano, con particolare incidenza sui contratti standardizzati, quali le polizze assicurative. Essa enfatizza la trasparenza e la correttezza nelle dinamiche contrattuali (sul criterio della buona fede rispetto all’interpretazione letterale v. Scognamiglio, I contratti in generale, in Trattato dei contratti, diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli, Torino, UTET, (1a ed., 1999) pag. 958 ss.; di portata sanzionatoria parla Monti, Buona fede e assicurazione, Milano 2002, pag. 22 ss.).
La massima in esame si inserisce pienamente in questo contesto, fungendo da monito circa la rigorosa metodologia interpretativa che deve essere adottata. Ciò implica una persistente enfasi sulla disciplina giudiziaria e sulla tutela del contraente, elementi considerati sempre più cruciali nella giurisprudenza relativa all’interpretazione contrattuale (Castellano e Scarlatella, Le assicurazioni, op. loc. cit.). Va sottolineato che i criteri oggettivi sono “sussidiari”: il giudice non è vincolato a seguirli se è già in grado di accertare la comune intenzione delle parti utilizzando i criteri soggettivi (cfr. sul ruolo dell’art. 1363 c.c. Cass., 19 gennaio 1988 n. 350). La massima del Tribunale di Vicenza evidenzia una chiara gerarchia nell’applicazione dei criteri interpretativi. Essa impone al giudice di “ricorrere all’ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 ss. c.c.” prima di applicare l’articolo 1370 c.c. L’applicazione della regola contra stipulatorem non può configurarsi come una scorciatoia, ma deve essere il risultato di un’analisi esaustiva che privilegi la ricerca dell’intenzione delle parti. La Suprema Corte qualifica l’articolo 1370 c.c. come un criterio ermeneutico di carattere oggettivo e sussidiario, applicabile solo “nel dubbio” (Cassazione civile , sez. III , 11/11/2024 , n. 28939). Ciò significa che se non sorge alcun dubbio o perplessità sul significato della clausola, non è consentito ricorrervi, con l’ulteriore avvertenza che il “dubbio” deve inerire all’esigenza di « un’ulteriore protezione dell’aderente nel caso di contratti conclusi su moduli o formulari predisposti o contenenti rinvio a condizioni generali di contratto » (così la Relazione al codice civile) e non a qualunque contratto (E’ tralaticia la massima secondo cui «Il principio della interpretazione delle clausole contrattuali contro l’autore delle stesse, sancito dall’art. 1370 c.c., non vale nell’ipotesi di contratti stipulati individualmente, ma solo in quella di contratto concluso mediante adesione a condizioni generali, moduli o formulari, predisposti da uno dei contraenti e da sottoporre ad una pluralità di eventuali controparti »: Cass., 8 marzo 2001, n. 3392, in Giust. civ., 2002, I, 2270. Adde Cass. 27 maggio 2005, n. 11278, con nota di Cascione, L’interpretazione contro l’autore della clausola, in Contratti, 2006, p. 223 ss.; Cass. 24 giugno 2004, n. 11734; Cass. 27 maggio 2003, n. 8411, in Giust. civ., 2004, I, 3121. L’atteggiamento è comunque nel senso di un’applicazione rigidamente settoriale della norma (applicazione solo ai contratti di cui agli artt. 1341 e 1342 ed in caso di clausole a predisposizione rigorosamente unilaterale: si vedano, ad es., Cass. 14 giugno 1966, n. 1542, cit.; App. Palermo 27 febbraio 1961, inDir. prat. ass., 1965, 138; escluso ne è dunque l’intervento in caso di contrattazione individuale: App. Genova 28 aprile 1956, in Foro pad., 1957, II, 6, o quando le clausole abbiano formato oggetto di preventiva, specifica discussione tra le parti: sempre ad es., App. L’Aquila 24 giugno 1950, in Giur. umbro-abruzz., 1950, 260; per lo specifico ambito dei contratti assicurativi Corte appello Napoli sez. VII, 26/01/2022, n.270 in Redazione Giuffrè 2022).
La tensione tra il significato letterale e la comune intenzione, spesso oggetto di dibattito giurisprudenziale , è risolta dalla massima che impone un’indagine approfondita sull’intenzione prima di consentire che una clausola “polisenso” sia interpretata contro il predisponente. Ciò significa che una vera ambiguità, che giustifichi il ricorso all’articolo 1370 c.c., deve persistere solo dopo che tutti gli altri mezzi interpretativi sono stati esauriti. La massima stabilisce un percorso chiaro per affrontare questa tensione, dando priorità alla ricerca della volontà effettiva e solo successivamente, se necessario, applicando la regola protettiva (in questo senso Cassazione civile sez. VI, 08/11/2022, n.32786 a proposito di una polizza cauzionale assunta da una banca).
La norma, pur possedendo una natura ermeneutica, persegue una duplice funzione essenziale. In primo luogo, essa detiene una funzione preventiva: mira a indurre il predisponente, ovvero la parte che ha redatto il contratto, a evitare ambiguità nel testo contrattuale (v. per il contratto di assicurazione Tribunale Novara sez. I, 21/10/2022, n. 594 in Redazione Giuffrè 2022, s.m.). Su di esso grava un “vero e proprio onere di clare loqui”, ossia il dovere di esprimersi in modo chiaro e inequivocabile. La violazione di questo onere, che si manifesta nell’ambiguità del testo, innesca direttamente una conseguenza giuridica sfavorevole per il predisponente, traducendosi nell’interpretazione della clausola contro di lui. Questo crea un nesso causale diretto tra la qualità della redazione contrattuale e l’esito giuridico. L’obiettivo ultimo è assicurare l’uso di un linguaggio chiaro, poiché altrimenti l’interpretazione sarà meno favorevole all’autore della clausola.
In secondo luogo, l’articolo 1370 c.c. svolge una funzione protettiva: esso tutela il contraente più debole nell’ambito della contrattazione standardizzata (per l’opinione che considera la norma rivolta alla tutela del contraente debole nel quadro dei soli contratti per adesione, Oppo, Profili dell’interpretazione oggettiva del negozio giuridico, Bologna 1943, p. 102 ss.; Osti, voce Contratto, in Noviss dig. It., IV, Torino, 1959, p. 524; Perlingieri, Appunti di « teoria dell’interpretazione », Camerino, 1970, p. 89; Alpa, Condizioni generali di contratto, «interpretatio contra proferentem» e delimitazione del rischio assicurato, in Dir. maritt., 1972, p. 612 ss.). In tali contesti, la parte che aderisce al contratto non ha generalmente la possibilità di negoziare le clausole, ma si limita ad accettarle così come sono predisposte. La norma, quindi, riequilibra la posizione delle parti, proteggendo chi non ha avuto voce in capitolo nella stesura del testo.
Dai rilievi sin qui svolti si comprende che i contratti di assicurazione rappresentano un esempio paradigmatico di accordi standardizzati, dove l’applicazione dei principi di interpretazione contrattuale, e in particolare dell’articolo 1370 c.c., assume un’importanza cruciale. Le polizze assicurative sono quasi sempre redatte come “condizioni generali e particolari” in moduli o formulari predefiniti dall’assicuratore. Questa modalità di contrattazione genera un notevole squilibrio di potere tra l’assicuratore, che è il predisponente del contratto, e l’assicurato, che si trova nella posizione di parte aderente e ha scarsa o nessuna possibilità di negoziare i termini. La complessità, il volume e la tecnicità delle clausole presenti nelle polizze assicurative rendono spesso difficile per il consumatore medio la piena comprensione del loro contenuto. Le “clausole polisenso” o ambigue sono quelle che possono essere interpretate in più modi. Nei contratti di assicurazione, tale ambiguità può arrecare un danno significativo all’assicurato, conducendo a una mancata copertura per rischi che egli riteneva inclusi, anche dopo aver regolarmente corrisposto i premi. Esempi concreti di tali problematiche includono discordanze tra il prospetto riepilogativo della polizza e le condizioni generali riguardo a franchigie, scoperti o la durata effettiva della copertura. Come detto, la presenza di ambiguità testuale è un presupposto necessario affinché il giudice possa valutare la vessatorietà o l’abusività di una clausola. La prevalenza di clausole “polisenso” nei contratti assicurativi crea una vulnerabilità sistemica per l’assicurato. L’articolo 1370 c.c. agisce come un meccanismo correttivo essenziale per questo squilibrio intrinseco, trasferendo il rischio di una redazione poco chiara dal consumatore al redattore professionale (per Cassazione civile sez. II, 28/09/2022, n.28173 nel caso di dubbio, perciò stesso le clausole di polizza che delimitano il rischio assicurato devono essere interpretate in senso sfavorevole all’assicuratore. Adde Tribunale Ferrara, 17/05/2023, n.344 Redazione Giuffrè 2023. L’articolo 1370 c.c. trova esplicita e frequente applicazione in particolare per le clausole che definiscono o delimitano il rischio assicurato. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, in caso di dubbio, queste clausole devono essere interpretate “in senso sfavorevole all’assicuratore medesimo”. Questo principio è stato ribadito in numerose pronunce della Suprema Corte, tra cui Cass. n. 668/2016, n. 866/2008, n. 9786/1998, n. 5621/1987, n. 3357/1985, n. 3510/1982, e n. 6591/1979).
Anche in situazioni complesse, come quelle che vedono un contrasto tra clausole all’interno della stessa polizza (ad esempio, una clausola vessatoria specificamente approvata che contraddice una clausola generale derogatoria), l’art. 1370 c.c. è lo strumento primario per la risoluzione del dubbio interpretativo (cfr. Cass. n. 19140/2005). La costante applicazione di questa norma ai contratti assicurativi, anche in presenza di contraddizioni interne, dimostra la sua solidità come principio di giustizia contrattuale. Essa indica che la regola è sufficientemente potente da prevalere anche su approvazioni specifiche di clausole vessatorie, se l’ambiguità complessiva persiste. Ciò rafforza la sua funzione protettiva a favore della parte aderente.
La massima afferma che il giudice “non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato… senza prima ricorrere all’ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 ss. c.c.”. Ciò implica che un eventuale mancato esaurimento dei criteri interpretativi precedenti prima di applicare l’articolo 1370 c.c. potrebbe configurare un errore procedurale, potenzialmente soggetto ad annullamento in sede di impugnazione (Cassazione civile sez. II, 13/06/2023, n.16782). Il potere del giudice è quello di interpretare le clausole esistenti, non di crearne di nuove o di riscrivere il contratto, perciò l’ambiguità è una condizione necessaria per l’intervento interpretativo, in particolare per l’applicazione di norme come l’articolo 1370 c.c.
Il messaggio centrale della pronuncia sottolinea con forza l'”onere di clare loqui” che grava sul predisponente. Tale onere non è una mera raccomandazione stilistica, ma un vero e proprio obbligo giuridico, la cui violazione comporta una conseguenza diretta e sfavorevole per la parte che ha redatto la clausola ambigua. Ciò rende il predisponente direttamente responsabile della chiarezza del testo contrattuale (Sul limitato impiego del criterio in questione e sui motivi di esso riflette, con esempi concreti tratti dalla pratica assicurativa, L. Geri Bigliazzi e V. Calderai, L’interpretazione del contratto, in Il Codice Civile – Commentario – Diretto da Francesco D.Busnelli, pag. 366 ss).
Michele Lucca – Avvocato – Legalnext
