Assicurazione sanitaria: il conto alla rovescia dell’art. 18 – agire ora è imperativo!
I. Introduzione: la nuova era della Responsabilità Sanitaria in Italia
Il panorama della responsabilità professionale sanitaria in Italia è stato profondamente ridefinito dall’entrata in vigore del Decreto 15 dicembre 2023, n. 232. Questo regolamento interministeriale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 il 1° marzo 2024 , è divenuto operativo il 16 marzo 2024, a seguito della consueta vacatio legis di 15 giorni. La sua emanazione ha segnato un momento cruciale, poiché era atteso da quasi sette anni, rappresentando la definitiva attuazione dell’articolo 10, comma 6, della Legge 24/2017, nota come Legge Gelli-Bianco. Il Decreto mira a definire i requisiti minimi delle polizze assicurative obbligatorie per strutture e professionisti sanitari, nonché le condizioni per le “misure analoghe” (autoassicurazione). L’obiettivo è garantire certezza di risarcimento ai pazienti e maggiore tranquillità ai professionisti. La sua pubblicazione pone fine a un lungo periodo di incertezza normativa, rendendo impellente per tutti gli attori del sistema l’allineamento alle nuove disposizioni.
II. Articolo 18: la scadenza imminente del 16 marzo 2026 – Un termine perentorio
L’Articolo 18 del Decreto, intitolato “Norme transitorie e di rinvio”, costituisce il fulcro della disciplina temporale del nuovo quadro normativo. Esso stabilisce un periodo transitorio di 24 mesi dall’entrata in vigore del Decreto, fissando quindi la scadenza ultima per l’adeguamento al 16 marzo 2026. Questa previsione è concepita come un “necessario lasso temporale di transizione” per consentire a tutti i soggetti interessati di conformarsi.
Gli obblighi per le Compagnie Assicurative includono l’adeguamento dei contratti ai requisiti minimi entro il 16 marzo 2026. Ciò comporta l’allineamento ai nuovi massimali minimi (es. €2.000.000 per sinistro e al triplo del massimale per anno, con massimali più elevati per attività chirurgiche, ortopediche, anestesiologiche e parto, pari a € 5.000.000) e l’adozione di clausole “claims made” con retroattività e ultrattività decennale. Le polizze pluriennali non rinegoziabili, anche se con scadenza naturale successiva, non potranno estendersi oltre il 16 marzo 2026.
Parallelamente, le Strutture Sanitarie dovranno adeguare misure organizzative e finanziarie entro il 16 marzo 2026, specialmente per l’autoassicurazione (“misure analoghe”). Ciò include l’istituzione e certificazione di un “fondo rischi” (Art. 10) e un “fondo riserva sinistri” (Art. 11), la cui congruità dovrà essere attestata da un revisore legale o collegio sindacale. Le strutture sono tenute ad adottare protocolli per la gestione del rischio e dei sinistri (Art. 15, Art. 16), garantendo competenze minime quali medicina legale, loss adjuster e avvocati.
Questa pressione temporale impone una trasformazione sistemica che richiede un riesame approfondito e proattivo. La clausola sulle polizze pluriennali, in particolare, crea un “punto di arresto” rigido, rendendo essenziale una pianificazione anticipata.
III. Azione Diretta e criticità: un quadro giuridico in evoluzione
Il Decreto attuativo ha reso pienamente operativa l’azione diretta del danneggiato verso la compagnia assicurativa della struttura o del professionista con obbligazione contrattuale diretta, come previsto dall’Articolo 12 della Legge Gelli-Bianco. Questa disposizione mira a facilitare il risarcimento. Tuttavia, l’operatività immediata dell’azione diretta è oggetto di dibattito giurisprudenziale, con posizioni contrastanti:
• Tesi dell’Applicabilità Immediata: sostiene l’applicabilità immediata dell’azione diretta dal 16 marzo 2024, interpretando l’Articolo 12 della Legge Gelli-Bianco come norma processuale non influenzata dal termine di adeguamento dell’Articolo 18.
• Tesi dell’Applicabilità Differita: adotta la tesi opposta, ritenendo che l’azione diretta non sia pienamente operativa fino all’effettivo adeguamento dei contratti, cioè dopo i 24 mesi, poiché l’Articolo 12 non avrebbe natura meramente processuale.
• Posizione Intermedia: ammette l’azione diretta in fase di Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) per scopi conciliativi, sollevando tuttavia dubbi sulla sua piena operatività nella fase della causa di merito, data la natura sostanziale delle nuove eccezioni opponibili (Art. 8).
Questa divergenza crea incertezza giuridica, aumentando il rischio di contenzioso e imprevedibilità. L’azione diretta indiscriminata prima dell’adeguamento delle polizze potrebbe generare “disallineamenti” tra le condizioni contrattuali e le nuove eccezioni opponibili (Art. 8), distorcendo il sistema assicurativo e creando “criticità insolubili”.
IV. Conseguenze del mancato adeguamento: rischi e necessità di intervento
Il mancato adeguamento entro il 16 marzo 2026 espone assicuratori e strutture a rischi legali e finanziari. Polizze non conformi potrebbero essere inadeguate, compromettendo validità e risarcimenti. Per le autoassicurate, la non conformità dei fondi e delle procedure espone a responsabilità dirette e rilievi della Corte dei Conti.
L’adeguamento implica una gestione strategica del rischio: le strutture devono identificare i rischi e adottare misure di mitigazione, istituendo funzioni di risk management con esperti qualificati. La mancata implementazione preclude benefici e aumenta i rischi operativi e legali.
L’IVASS monitorerà l’andamento dei premi, relazionando al Ministero delle Imprese per eventuali misure correttive. Sebbene non vi siano sanzioni dirette specifiche per la scadenza dell’Articolo 18, la conformità è cruciale per la stabilità del mercato.
Il costo dell’inazione si traduce in gravi rischi legali e finanziari. Coperture inadeguate o inefficaci possono portare a ingenti passività. Un approccio proattivo garantisce conformità, un profilo di rischio migliore e potenziali condizioni assicurative più favorevoli.
V. Conclusioni: l’urgenza di una revisione proattiva
La scadenza del 16 marzo 2026 è imminente: assicuratori e strutture sanitarie devono avviare una revisione approfondita per la piena conformità al Decreto 232/2023. Le incertezze sull’azione diretta evidenziano la complessità normativa e la necessità di assistenza legale qualificata. La consulenza legale unita a quella di un risk manager è cruciale per la conformità e la gestione strategica del rischio.
Michele Lucca
avvocato in Udine – Studio LEGALNEXT